Codice di Procedura Civile art. 375


PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
(Numero così sostituito dal n. 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge)
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
(Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
(Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
(Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza;
(Numero così sostituito prima dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e poi dal n. 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge)
[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.]
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
[La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.]
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma.]
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 marzo 2001, n. 89)

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