Codice di Procedura Civile art. 631-bis


OMESSA PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
(Articolo aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. ee), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 631-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti