Codice di Procedura Civile art. 14


CAUSE RELATIVE A SOMME DI DANARO E A BENI MOBILI
1. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall' attore; in mancanza di indicazioni e o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
2. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
3. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

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