Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni ereditari, chiamato non possessore



Il codice civile assume in separata considerazione l'ipotesi in cui il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari (artt. 485 , 486 cod.civ.) da quella in cui non lo sia (art.487 cod.civ. ). Giova anzitutto precisare il senso dell'espressione della legge, la quale fa riferimento ad una situazione possessoria instaurata "a qualsiasi titolo". Onde attribuire significato alla locuzione nota1 occorre chiarire che la finalità di cui all'art.485 cod.civ. è quella di riconnettere al mero decorso del tempo la conseguenza dell'accettazione dell'eredità (c.d. accettazione presunta) per colui che, titolare immediato della delazione (ma si veda Cass. Civ., Sez. II, 5152/12 che, facendo leva sul concetto di "delazione simultanea", sia pure limitatamente alla successione ab intestato, reputa la norma immediatamente applicabile anche ai chiamati in subordine), si trovi nella disponibilità dei beni ereditari e non dia impulso alla procedura inventariale o non compia la dichiarazione di accettazione entro il termine previsto. Ecco allora chiarirsi il riferimento della norma. Non importa a quale titolo il chiamato possieda i beni dell'asse (se cioè se ne sia appropriato prima dell'apertura della successione, in buona o in mala fede, se li abbia appresi in esito alla morte dell'ereditando con l'animo di tenerseli, etc.) nota2: comunque l'esito di una siffatta situazione è quello di precludere al chiamato una dissociazione di sè medesimo rispetto alla qualità ereditaria.

Guadagnata questa conclusione, considerato altresì che l'art. 487 cod.civ. considera il chiamato che non si trova nel possesso dei beni unicamente sotto il profilo della eventualità in cui voglia conseguire la qualità di erede limitatamente responsabile nota3, è possibile osservare che chiamato possessore e chiamato non possessore sono figure equivalenti sotto il profilo della funzione. Per quanto attiene ai poteri, invece, la situazione non può dirsi identica: fermo restando che sia il chiamato possessore, sia il chiamato non possessore sono abilitati dall'art. 460 cod.civ. a porre in essere le attività di cautela, vigilanza ed amministrazione (tra le quali, si noti, anche il promuovimento delle azioni possessorie), soltanto il chiamato possessore ha la possibilità di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità ai sensi del I comma dell'art. 486 cod.civ. .

Non si tratta dei soli elementi differenziali tra le due figure. Soltanto quando il chiamato non si trova nel possesso dei beni ereditari è infatti possibile nominare un curatore dell'eredità, ogniqualvolta sia dato di riscontrare una situazione di giacenza in senso tecnico (cfr. I comma art. 528 cod.civ.) nota4.

Inoltre soltanto al chiamato non possessore si riferisce l'art. 488 cod.civ. nel prevedere che il chiamato all'eredità, al quale sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481 cod.civ. (actio interrogatoria), deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario, mentre è considerato erede puro e semplice se fa la dichiarazione ma non l'inventario. Trovandosi il chiamato già nel possesso dei beni ereditari rinviene infatti applicazione la già esaminata norma di cui al II comma dell'art.485 cod.civ. nota5.
Giova infine precisare che, una volta definita la situazione della mera delazione ereditaria per i chiamati, i quali dunque siano finalmente definibili in chiave di coeredi, il rapporto tra gli stessi quando uno (od alcuni di essi) abbia posseduto in via esclusiva il bene ereditario, deve essere disciplinato secondo le regole ordinarie. Così se il bene è fruttifero, il coerede che abbia goduto esclusivamente del bene senza titoli giustificativi specifici, è tenuto a corrispondere agli altri i frutti civili dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 23539/11).

Note

nota1

Il codice civile del 1865 faceva menzione di possesso "reale" proprio per alludere alla relazione materiale tra il chiamato e la res, ciò che rende possibile a costui esercitare una serie di poteri che ben potrebbero culminare nella sottrazione o nella dispersione dei beni ereditari con pregiudizio delle ragioni dei coeredi.
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nota2

La cosa può condurre ad esiti complessi. Cosa riferire dell'ipotesi in cui il chiamato sia venuto nella disponibilità del bene per aver conseguito il possesso da un terzo? Questa circostanza dovrebbe essere irrilevante, dal momento che la legge richiede solo che il possesso sussista al momento dell'apertura della successione e che sia accompagnato dalla consapevolezza dell'appartenenza dei beni al compendio ereditario: la presenza di questi due elementi è sufficiente per l'operatività della norma (Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 270).
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nota3

Ed infatti la norma prevede che il chiamato non possessore possa efficacemente accettare con beneficio di inventario, fino a quando il suo diritto di accettare non siasi assolutamente estinto per prescrizione. In altre parole, mentre la legge si preoccupa di imporre al chiamato possessore termini rigorosi per compiere l'accettazione beneficiata e soprattutto per far constatare ufficialmente la consistenza dell'asse ereditario, analoghe esigenze non si pongono, con tutta evidenza, per il chiamato non possessore.
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nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.76.
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nota5

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 281.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Studio n. 406-2017/C, La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

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