La giacenza ereditaria: presupposti e limiti della fattispecie



L'insorgenza di una situazione qualificabile come giacenza ereditaria postula la contemporanea sussistenza di un triplice requisito. In primo luogo occorre che l'eredità non sia stata acquisita da alcuno tra i chiamati (Cass. Civ. Sez. II, 5113/00 ). Non è necessario che sia sicura l'esistenza di un chiamato all'eredità che non l'abbia (ancora) accettata (e, come vedremo, che non sia nel possesso di beni ereditari), essendo sufficiente la mera situazione di ignoranza sul fatto se il defunto abbia eredi e se questi siano ancora in vita (Cass. Civ. Sez. II, 3087/87 ). E' infatti di tutta evidenza che, nell'ipotesi in cui si fossero verificati gli estremi di una qualsiasi forma di accettazione, ovvero di una delle situazioni alle quali la legge collega efficacia acquisitiva della qualità ereditaria (cfr. gli artt. 485 e 487 cod. civ.), essendo possibile identificare un soggetto qualificabile come erede, a costui occorrerebbe fare riferimento per ogni questione relativa alla cura ed alla conservazione delle sostanze lasciate dal de cuius nota1 .

Analogamente si può dire quando almeno uno dei chiamati sia nel possesso dei beni ereditari nota2 . In tale eventualità infatti la legge affida al chiamato possessore la possibilità di compiere una serie di attività di vigilanza e di conservazione che giunge fino al compimento di atti di straordinaria amministrazione (cfr. l'art.460 cod.civ. ). Appare evidente come ciò farebbe venir meno l'esigenza di provvedere alla nomina di un curatore provvisto di un parallelo potere, pur dovendosi rilevare come l'attivazione del chiamato, a differenza di quella del curatore nominato, non sia doverosa.

L'ultimo presupposto possiede natura formale: occorre che l'autorità giudiziaria competente abbia provveduto a nominare il curatore. Il relativo provvedimento è costitutivo della giacenza, precludendo l'ulteriore amministrazione all'eventuale chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditarinota3.

Tra i requisiti della giacenza non si ravvisa quello della esistenza di un attivo ereditario netto. Si potrà dunque far luogo alla nomina di un curatore anche quando nell'eredità si rinvenissero soltanto poste di segno passivo (Cass. Civ. Sez.II, 1841/82 ).

nota1

Note

nota1

In altre parole costituisce requisito necessario per la giacenza dell'eredità il perdurare dello stato di delazione (e la conseguente mancata accettazione del chiamato) per tutto il tempo in cui il curatore esercita le sue funzioni: Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2002, p. 95.
top1

nota2

E' opinione concorde che la norma si riferisca ad un possesso inteso in senso materiale, dal momento che il possesso giuridico già spetta ai sensi dell'art.460 cod.civ. al chiamato in quanto tale, indipendentemente dalla materiale apprensione dei beni ereditari (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 226).
top2

nota3

Secondo la dottrina prevalente anche la nomina del curatore da parte dell'autorità giudiziaria rappresenta un elemento necessario per la giacenza: solo per effetto della nomina infatti vengono sottratti al chiamato i poteri attribuitigli dall'art. 460 cod.civ. (Trimarchi, L'eredità giacente, Milano, 1954, p. 5; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.147 e Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 200).
top3

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • TRIMARCHI, L'eredità giacente, Milano, 1954

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La giacenza ereditaria: presupposti e limiti della fattispecie"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti