Redazione dell'inventario (accettazione beneficiata)



La dichiarazione di accettazione viene ordinariamente seguita (ma l'art.484 cod.civ. espressamente prevede l'inversione di quest'ordine cronologico, cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 11030/03 ) dall'esecuzione dell'inventario. Esso deve essere redatto nelle forme prescritte dagli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. nota1. I termini per il compimento delle formalità inventariali sono previsti dagli artt. 485 , 487 cod. civ. : se il chiamato si trova nel possesso dei beni egli deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità); altrimenti ha tempo fino a che il diritto di accettare non si prescrive (nel termine ordinario decennale). In quest'ultimo caso, quando abbia posto in essere la dichiarazione, l'inventario deve comunque seguire nei tre mesi successivi. Nell'ipotesi di inversione del procedimento, cioè compiuto l'inventario prima dell'accettazione, questa deve seguire nei quaranta giorni successivi, a pena di decadenza (III comma art. 487 cod. civ. ). Il termine per compiere l'inventario può essere prorogato: l'ulteriore termine stabilito dall'autorità giudiziaria è tuttavia da considerarsi perentorio (Cass. Civ. Sez. I, 2674/75 ).

La redazione dell'inventario configura un' operazione avente natura non negoziale nota2 dal momento che esula dal medesimo qualsiasi dichiarazione di intento dei soggetti che vi assumono parte. La funzione dell'inventario è infatti quella di accertare la consistenza dell'asse ereditario, specificandone gli elementi attivi e passivi. Ciò consente da un lato di pervenire alla determinazione dei limiti entro i quali l'erede risponderà dei debiti del defunto, dall'altro di evitare la confusione tra beni ereditari e beni dell'erede.

Ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ. l'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dall'autorità giudiziaria. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che provvede con decreto. Il notaio opera comunque in qualità di ausiliario del giudice che lo ha nominato, anche quando sia stato indicato dall'erede beneficiato (Cass. Civ. Sez. II, 1953/76).
La norma in esame è stata novellata per effetto della conversione del D.L. 212/11, che ha aggiunto un ulteriore comma. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.
La disposizione ha una notevole portata pratica, poichè è assolutamente raro che si sia fatto luogo all'apposizione dei sigilli. Essa comporta un non indifferente snellimento della procedura, non essendo ordinariamente più indispensabile ricorrere all'autorità giudiziaria affinchè provveda alla nomina del notaio. Se ne occuperà direttamente l'instante quando già il testatore non vi abbia provveduto.

Le formalità procedurali sono minuziosamente disciplinate dalle norme immediatamente successive a quella già esaminata. L'art. 770 cod. proc. civ. prevede, nei casi in cui all'inventario debba procedere un notaio, che il cancelliere a quest'ultimo faccia consegna, ritirandone ricevuta:
1) delle chiavi da lui eventualmente custodite a norma dell'art. 756 cod. proc. civ. ;
2) della copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione (cfr. gli artt.752 e 763 cod. proc. civ. );
3) della nota delle opposizioni che sono state proposte ai sensi dell'art. 764 cod. proc. civ. , con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia del processo verbale indicata nel punto 2 che precede e la nota di cui al punto n. 3 vengono unite al processo verbale di inventario.

L'art. 771 cod. proc. civ. contiene un elenco delle persone che hanno diritto di assistere all'inventario. Si tratta del coniuge superstite, degli eredi legittimi presunti, dell'esecutore testamentario, degli eredi istituiti e dei legatari nonchè, da ultimo, dei creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Sia che alle operazioni inventariali debba provvedere un notaio, sia che vi proceda il cancelliere, l'art. 772 cod. proc. civ. prescrive che il pubblico ufficiale debba dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone di cui all'art. 771 cod. proc. civ. , specificando luogo, giorno e ora in cui verrà dato inizio alle operazioni. Detto avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli. Il pubblico ufficiale procedente, quando occorre, provvede a nominare uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili (art. 773 cod. proc. civ. ). A mente del successivo art. 774 cod. proc. civ. quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Il processo verbale di inventario contiene, ai sensi dell'art. 775 cod. proc. civ.:
  1. la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie. E' tenuto il notaio ad accertarsi della reale consistenza dell'asse? Secondo la S.C. la risposta sarebbe affermativa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6551/2018), anche se è il caso di osservare come, così opinando, l'inventario assuma una ulteriore dimensione certificativa che implicherebbe approfondimenti di speciale rigore in relazione al regime proprietario dei beni;
  2. la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
  3. l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
  4. l'indicazione delle altre attività e passività;
  5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Il II comma della norma aggiunge inoltre che, qualora alcuno degli interessati contesti l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. Prima di chiudere l'inventario il pubblico ufficiale deve inoltre interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili, o abitavano la casa in cui questi erano posti, circa l'eventuale conoscenza da parte dei medesimi dell'esistenza di altri oggetti da comprendere nell'inventario (art. 192 cod. proc. civ.).

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre (art. 776 cod. proc. civ.).

Si tratta di un'attività che vede il pubblico ufficiale coinvolto in maniera attiva: egli non può accontentarsi della semplice dichiarazione dell'erede, limitandosi a riprodurla, ma deve accertarsi personalmente della sussistenza e della consistenza dei beni, recandosi personalmente nel luogo in cui gli stessi si trovano. Diversamente risponde anche disciplinarmente per la propria lacunosa attività (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 17266/2015).

Queste regole possono essere considerate in qualche misura paradigmatiche: l'art. 777 cod. proc. civ. prevede infatti che si applichino a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite per l'inventario dei beni dei minori.

Note

nota1

La mancata osservanza delle formalità prescritte determina la nullità dell'inventario, con la conseguente decadenza dal beneficio: cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.195; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm. cod. civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p. 140.
top1

nota2

Si tratta infatti di un mero atto giuridico in senso stretto consistente in un'operazione: Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.119.
top2

Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 41-2018/E, Procedura di inventario in ipotesi di successione apertasi in Italia ma con beni mobili all’estero
  • Studio n. 516-2017/C, Apposizione dei sigilli e delega al Notaio
  • Quesito n. 672-2016/C, Inventario di cassette di sicurezza in voluntary disclosure, necessità o meno della nomina giudiziale del notaio
  • Quesito 211-2015/T 12-2015/B 549-2015/C, Voluntary disclosure, apertura cassette di sicurezza, verbale, obblighi antiriciclaggio, registrazione
  • Quesito n. 521-2014/C, Sull’applicabilità degli artt. 769 ss. cod.proc.civ. all’inventario di cassetta di sicurezza
  • Quesito n. 257-2014/C, Sulla delega del notaio da parte dell’autorità giudiziaria in merito all’inventario di tutela
  • Quesito n. 23-2010/B, Inventario di una cassetta di sicurezza contenente denaro contante

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Redazione dell'inventario (accettazione beneficiata)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti