Possesso dei beni ereditari ed acquisto dell'eredità senza accettazione



Il II ed il III comma dell'art. 485 cod. civ. assumono in considerazione le conseguenze del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato nota1 . L'inutile decorso del termine trimestrale per il compimento dell'inventario o del termine di quaranta giorni che scatta, una volta compiuto l'inventario, per compiere la dichiarazione di accettazione che non fosse stata precedentemente fatta, determina l'assunzione in capo al chiamato della qualità di erede puro e semplice . E' evidente come in tal caso non possa operare la prescrizione del diritto di accettare, messa per l'appunto fuori gioco dall'automaticità dell'effetto acquisitivo dell'eredità previsto dalla legge (Cass. Civ. Sez. II, 2911/98 ). E' stato rilevato come l'onere imposto dalla norma in considerazione non condizioni soltanto la facoltà del chiamato di accettare mantenendo il beneficio dell'inventario, ma altresì quella di esprimere una rinunzia rispetto all'eredità devolutagli (Tribunale di Lodi, 15/03/2005, n. 218 ) .

La fattispecie prevista dalla norma può essere qualificata anche in chiave di accettazione presunta, onde far risaltare la presunzione di legge che, manifestandosi come assoluta, svuota di concreta rilevanza ogni elemento volontaristico riconducibile al delato nota2. Giova a questo proposito rilevare come un'altra ipotesi normativamente prevista di accettazione presunta sia da rinvenirsi nel disposto dell'art. 487 cod. civ. , il cui II comma, nel caso in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari, impone il compimento dell'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione beneficiata che fosse stata già posta in essere. A differenza di quanto si può dire per la figura di cui all'art. 485 cod. civ. , l'art. 487 cod. civ. contempla tuttavia l'eventualità in cui un atto di accettazione sia comunque subentrato.

Note

nota1

La norma si applica nei confronti del delato (Cass. Civ. Sez.V, 16507/06 ), cioè di colui che si trova nella possibilità attuale di accettare l'eredità, restando perciò esclusi sia il chiamato sotto condizione sospensiva, sia il chiamato in subordine (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 304 e Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 158).
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nota2

In tal caso, sebbene l'effetto previsto sia analogo a quello previsto in tema di acquisto a favore dello Stato (che produce i propri effetti acquisitivi ope legis), si può individuare l'autonoma rilevanza del concetto di accettazione (seppure presunta). Mentre infatti a favore dello Stato si determina un acquisto automatico, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà (ragion per cui lo Stato neppure potrebbe rinunciare al lascito), nei confronti del chiamato possessore assume rilevanza tanto un fatto oggettivo (lo stato di possesso e la sua inerzia), quanto il fatto soggettivo della conoscenza della delazione in capo al chiamato, in considerazione della quale il medesimo potrebbe anche rinunziare all'eredità.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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