Differenza tra beneficio di inventario e separazione del patrimonio del defunto



Il beneficio dell'inventario costituisce una cautela per il chiamato: qualora l'eredità fosse gravata da passività superiori all'attivo viene resa inoperativa la regola della confusione dei patrimoni. Ne segue la mancanza di responsabilità in capo all'erede in relazione ai debiti ereditari, dovendo questi essere soddisfatti unicamente con i beni appartenenti all'asse ereditario.

Svolge la funzione opposta l'istituto della separazione dei beni di cui all'art.512 e ss. cod.civ.. I creditori del defunto (nonchè i legatari da quest'ultimo nominati) che avessero ragione di temere un pregiudizio alle proprie ragioni di credito in conseguenza della confusione tra patrimonio dell'erede e patrimonio ereditario (a cagione delle passività di cui fosse gravato l'erede) possono agire separando i beni ereditari, con ciò assicurandosi il soddisfacimento del proprio credito con i beni del defunto, a preferenza dei creditori dell'erede.

In sintesi, si può dire che mentre il beneficio dell'inventario protegge l'erede contro l'eredità passiva, la separazione dei beni protegge invece i creditori dell'eredità ed i legatari in relazione alle passività dell'erede nota1 . Si badi al fatto che anche la procedura di accettazione beneficiata produce un'efficacia favorevole ai creditori ereditari. La mancata produzione dell'effetto della confusione tra i due patrimoni infatti opera anche impedendo che i beni dell'asse debbano rispondere dei debiti personali dell'erede. L'accettazione beneficiata tuttavia è finalizzata alla tutela dell'erede e non dei creditori ereditari: se l'erede rinunzia al beneficio dell'inventario o incorre in un'ipotesi di decadenza, i relativi effetti afferenti alla confusione dei patrimoni non potrebbero non coinvolgere anche i creditori ereditari. Ecco perchè i medesimi non possono dirsi dispensati dal domandare la separazione anche nell'ipotesi in cui l'erede abbia accettato con beneficio di inventario (cfr. n.3 art. 490 cod.civ.). Si aggiunga che al creditore separatista non è precluso di soddisfarsi sui beni dell'erede: vale cioè il principio inverso rispetto a quello appena enunziato. Qualora uno o più creditori o legatari si fossero avvalsi della facoltà di domandare la separazione l'erede non sarebbe dispensato dal compiere l'accettazione beneficiata nota2 .

La separazione ha inoltre carattere speciale. Essa, a differenza di quanto si può dire per l'accettazione beneficiata, che una volta compiuta coinvolge tutti i rapporti afferenti all'asse, si opera in relazione a ciascun bene sul quale sia stata fatta valere nota3 .

Quanto al termine entro il quale può essere esercitato, mentre il diritto alla separazione deve essere fatto valere, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'apertura della successione (art.516 cod.civ.), l'accettazione beneficiata conosce di una diversa tempistica, in dipendenza del fatto se l'erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari (artt. 485 , 487 cod.civ.).

Note

nota1

In questo senso i due istituti si differenziano anche in relazione ai diversi soggetti legittimati a farvi ricorso: Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.210.
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nota2

Analogamente Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.379.
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nota3

Sottolinea il carattere di specialità della separazione il Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.17.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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