Garanzia per vizi



La legge appronta una speciale tutela dell' acquirente in relazione ai vizi della cosa oggetto della vendita agli artt. 1490, 1491, 1492 , 1493, 1494 , 1495 e 1496 cod. civ..
Ai sensi della prima delle citate disposizioni "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".
Il tenore letterale della norma (che non introduce in materia alcuna presunzione legale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33612 del 15 novembre 2022) rende evidente la preesistenza dei difetti rispetto al momento del perfezionamento del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 1309/83), ciò che accomuna la protezione afferente ai vizi della cosa a quella relativa all'evizione, entrambe riconducibili alla nozione di garanzia, alla quale si fa rinvio nota1.
A proposito del profilo differenziale tra le due fattispecie di garanzia, giova rilevare che in fondo l'evizione rinviene la propria radice in un difetto "giuridico" del bene ceduto (vale a dire una difettosità sotto il profilo del titolo di provenienza ovvero dell'esistenza di diritti di terzi in ordine all'espropriazione della cosa). La garanzia per i vizi ha invece a che fare con difetti "materiali" della cosa, cioè menomazioni riguardanti il substrato materiale o la costruzione del bene nota2.
Qualsiasi minimo difetto non rende certo praticabile il ricorso al rimedio in esame: come emerge dall'art. 1490 cod. civ. i vizi devono infatti essere di tale natura da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata, o da diminuire in modo apprezzabile il suo valore. Non sarebbe pertanto sufficiente, ad esempio, una qualsiasi imperfezione nella merce tale da comportare semplicemente un aggravio di costi per l'acquirente (Cass. Civ. Sez. II, 1424/94). D'altronde dipende anche dalla natura del bene stabilire se un'imperfezione possa o meno costituire vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 cod. civ. : un conto sarebbe il difetto di una cucitura in un camice da lavoro, un altro in un capo di pregio (Cass. Civ. Sez. II, 452/82 ). Talvolta il sindacato pone problemi di speciale difficoltà. Si pensi all'apprezzamento dell'esistenza o meno di vizi in relazione alla cessione di azioni o di quote di società di capitali. E' possibile far valere la garanzia nell'ipotesi in cui il patrimonio della società risulti avere consistenza differente rispetto a quella prospettata o presupposta dalle parti nell'ambito della contrattazione? Ad una risposta generalmente negativa, la giurisprudenza talvolta contrappone sporadiche aperture (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3370/04). E' chiaro però che una risposta affermativa si impone quanto il risultato specifico sia stato espressamente contemplato da apposita clausola (Cass. Civ. Sez. VI-I, 22429/2020).
Occorre chiarire il significato di ciascuna delle due ipotesi di cui alla disposizione citata. Con la prima espressione (cosa "inidonea all'uso cui è destinata") si intende evocare una deficienza notevole del bene, tale da incidere in modo essenziale sull'utilizzo del medesimo (si pensi ad una automobile il cui impianto frenante e il cui motore siano irrimediabilmente avariati, ad un appartamento privo dei requisiti tipologici per conseguire l'agibilità). La seconda locuzione (vizio tale "da diminuire in modo apprezzabile il suo valore") allude invece a quei difetti che, pur non impedendo l'uso della cosa secondo la sua destinazione, ne diminuiscono la fruibilità in modo sensibile (es.: un macchinario che, pur rendendo possibile l'esecuzione di una determinata lavorazione, non consenta il raggiungimento di determinati livelli produttivi da considerarsi ordinari in concomitanza con i picchi della richiesta di mercato) nota3.
In secondo luogo è indispensabile, ai fini dell'attivazione della garanzia, un ulteriore requisito posto dall'art. 1491 cod. civ. : che i vizi siano occulti. La protezione, secondo la predetta disposizione, non viene infatti accordata qualora al tempo del perfezionamento del contratto il compratore conosceva i vizi oppure se essi erano facilmente riconoscibili. In quest'ultimo caso è tuttavia fatto salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da difettinota4 .
Quando i vizi fossero palesi non soltanto non spetta la protezione propria della garanzia, ma neppure è possibile per il compratore agire per ottenere il risarcimento dei danni (Cass. Civ. Sez. II, 15395/00).

Note

nota1

Non è dunque il caso di rinnovare le considerazioni circa la natura giuridica di essa, da ricondurre all'essenza stessa del sinallagma contrattuale piuttosto che ad una vera e propria obbligazione (talvolta giustificata in base ad una prestazione di natura assicurativa) ovvero alla nozione di presupposizione (Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, p.182) quando non addirittura ad un'impugnativa di annullamento per errore (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.93). In realtà l'effetto traslativo deve avere come riferimento un bene connotato da determinati requisiti e caratteristiche, l'assenza dei quali rende attivabile il rimedio in parola (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 630).E' altresì possibile che i vizi possano essere, se non propriamente preesistenti alla compravendita, quantomeno riferibili ad una eziologia ad essa antecedente (ad esempio la patologia dell'animale venduto che viene conclamata dopo la stipulazione del contratto): Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.251). Qualora, al contrario, il vizio sia successivo al perfezionamento del contratto, ancorchè antecedente rispetto alla consegna del bene, risulterà praticabile la differente azione di risoluzione per inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna (in quanto, ovviamente, sussista la responsabilità del venditore secondo le norme generali).
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nota2

In questo senso Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 148.
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nota3

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p. 72.
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nota4

Rubino, op.cit., p. 782.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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