Onere



Con il termine onere si intende significare una determinata condotta che un soggetto è libero (nel senso che non è giuridicamente tenuto) di tenere o meno, ma che soltanto nel caso in cui sia stata posta in essere risulta produttiva per il medesimo soggetto di un vantaggio corrispondente o di un'attribuzione di un potere o altrimenti di ulteriori conseguenze comunque favorevoli nota1.

Il soggetto onerato è libero di tenere, ovvero non tenere, il comportamento previsto. In questo senso esso non si pone come obbligatorio, non essendo previste sanzioni per l'ipotesi che non venga tenuto. Tuttavia soltanto qualora la condotta venga posta in essere, si producono a favore del soggetto determinati effetti a lui favorevoli.

Si pensi all'onere di denunzia dei vizi che affliggono un bene che sia stato appena acquistato: il compratore che voglia avvalersi della garanzia per i vizi della cosa venduta deve, nel senso appunto che ha l'onere, denunciare tali vizi entro otto giorni dal momento della scoperta (art. 1495 cod.civ. ).

Qualora la denunzia non intervenga, nessuna sanzione verrà applicata, come è ben evidente, all'acquirente: egli tuttavia non potrà giovarsi delle norme in tema di garanzia per i vizi.

L'onere si differenzia dal dovere, dall'obbligo e dal divieto: l'unico elemento che lo accomuna con dette situazioni passive è l'aggravio per il soggetto in relazione ad una condotta da serbare. Per il resto la differenza è essenziale poichè questo aggravio risulta, al contrario delle figure citate, esclusivamente nell'interesse del soggetto onerato.

In questo senso si avvicina soltanto genericamente al concetto delineato la figura del c.d. "onere della prova" (art. 2697 cod.civ. ) nota2.

Come si vedrà esso, pur consistendo in una condotta da tenersi e consistente nel fornire in un giudizio contezza dei fatti che si assumono onde avvalorare le proprie affermazioni, non tanto consta di un onere in senso tecnico, quanto di un rischio per colui che ne risulta gravato, poichè l'organo giudicante di fronte ad una situazione che sia rimasta incerta, riterrà vera la versione offerta dalla parte che non aveva l'onere di darne conto, o meglio, riterrà irrilevante l'affermazione non suffragata dalla prova.

Il termine onere viene infine usato in un'altra accezione assolutamente differente: si pensi all'onere o modo consistente in quel particolare elemento accidentale di un negozio giuridico inteso a restringere il contenuto di una liberalità o comunque di un'attribuzione gratuita nota3.

Note

nota1

Cfr. Durante, Onere , in Enc. giur. Treccani, 1990, p.1 e ss.; Scozzafava, Onere , in Enc. dir., XXX, 1980, p.99 e ss..
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nota2

Si vedano p.es. Micheli, L'onere della prova, Padova, 1966; Verde, L'onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974.
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nota3

Carnevali, voce Modo , in Enc. dir., XXVI, 1976, p.686 e ss.; Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Milano, 1976.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • DURANTE, Onere, Roma, Enc.giur.Treccani, 1990
  • MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Milano, 1976
  • MICHELI, L'onere della prova, Padova, 1966
  • SCOZZAFAVA, Onere, Enc. Dir., XXX, 1980
  • VERDE, L'onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974

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