Novazione oggettiva



Con l'espressione novazione oggettiva si allude all'estinzione dell'obbligazione originaria a causa della correlativa insorgenza di una nuova obbligazione tra i medesimi soggetti, avente oggetto o titolo diverso da quella precedente nota1.

Dalla lettura dell'art. 1230 cod. civ. emerge un duplice aspetto ai fini del riscontro della figura in esame:
1) un elemento oggettivo (la diversità di titolo o di oggetto: il c.d. aliquid novi);
2) un elemento soggettivo (la volontà di novare: il c.d. animus novandi) nota2.

Sotto il primo profilo non sarebbe sufficiente la mera modificazione di un elemento accessorio, quale ad esempio il rilascio di un nuovo documento con il quale il debitore riconosca il proprio debito ufficio, l'innovazione o la riproduzione del documento (art. 1231 cod.civ. ) nota3. Non rilevano pertanto le modificazioni accessorie dell'obbligazione, tali quelle concernenti il tempo o le modalità dell'adempimento o, più specificamente, il pagamento, la misura della prestazione da eseguirsi (Cass. Civ. Sez.III, 6680/98 ; Cass.Civ. Sez.II, 5279/83 ) nota4 . In tema di compravendita è stato deciso che il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza di vizi relativi alla cosa venduta non vale a determinare novazione del contratto, di modo che il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 1495 cod.civ. , concernente il diritto alla garanzia, non viene sostituito da quello ordinario decennale (Cass.Civ. Sez.II, 11281/94 ). Ciò soltanto apparentemente contraddirebbe l'opinione secondo la quale si rinviene un accordo novativo nell'impegno (che è ben distinto dal semplice riconoscimento) inteso all'eliminazione dei vizi della cosa (Cass.Civ. Sez.II, 3656/88 ). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. che da un lato hanno riconosciuto la natura non novativa dell'impegno volto alla sostituzione del bene difettoso, dall'altro hanno ribadito il superamento, per tale via, dei brevi termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 cod.civ. , potendo l'acquirente, in conseguenza del riconoscimento da parte del venditore del debito, proporre entro il termine prescrizionale decennale l'azione di risoluzione ovvero di riduzione del prezzo (Cass.Civ. Sez.Unite, 13294/05 ).
Non importa invece novazione l'intrapresa di procedure concorsuali, quali ad esempio il concordato fallimentare (Cass.Civ. Sez.I, 770/85 ). E' stato escluso l'effetto estintivo dell'istituto anche nell'ipotesi in cui, chiuso un contratto di conto corrente, il relativo saldo sia stato portato quale prima appostazione di un nuovo contratto (Tribunale di Cassino, 29 ottobre 2004 ) . Quanto al rilascio di cambiali o altri effetti collegati alla preesistente obbligazione (spesso al fine di garantirne maggiormente l'adempimento soprattutto in relazione al caso in cui venga concessa una dilazione di pagamento), il fatto, in sé e per sé considerato, non viene reputato configurare accordo novativo, a meno che non sia data la prova di un intento delle parti in tal senso nota5. In buona sostanza si presume che si tratti di un rafforzamento della posizione creditoria originaria.
Neppure la sostituzione dell'oggetto di una garanzia reale quale il pegno viene a configurare novazione dell'obbligazione originaria o del rapporto iniziale qualora si inserisca in una speciale convenzione (il c.d. pegno "rotativo") atta a disciplinare questo aspetto (cfr. Cass.Civ. Sez.I, 4520/04 ). E' stato al riguardo rilevato come risulti indispensabile che il patto di rotatività contenga indicazioni relative ai criteri da adottare allo scopo di individuare i beni oggetto della garanzia ex art. 2787 cod.civ. (Tribunale di Bari, 13 luglio 2006 ).
In definitiva la legge prevede che l' aliquid novi consista o in una modificazione dell' oggetto dell'obbligazione (Tizio era tenuto a versare una somma di denaro ed invece si accorda con il creditore Caio al fine di trasferire la proprietà di un determinato bene mobile), ovvero del titolo di essa, ciò che evoca un mutamento di natura causale (Tizio obbligato a pagare una somma di denaro in relazione ad una vendita diviene obbligato a concedere la disponibilità di un immobile a titolo di anticresi). Tali modificazioni producono l'insorgenza di una nuova obbligazione e la correlativa estinzione di quella originaria, scaturente dall'incompatibilità della seconda rispetto alla prima (Cass. Civ. Sez. II, 5117/98 ) nota6.
Quanto all'elemento soggettivo, ai fini della novazione, deve ricavarsi una volontà non equivoca di estinguere l'obbligazione precedente (Cass. Civ. Sez. III, 4427/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 5274/83 ) nota7. Da questo punto di vista non sono sicuramente indispensabili formule sacramentali, risultando tuttavia essenziale che si ritragga in modo chiaro, ancorchè implicito, per fatti concludenti, la volontà delle parti del rapporto di novare la precedente obbligazionenota8 . Giova in merito evidenziare la stretta correlazione tra animus novandi ed elemento oggettivo della novazione, vale a dire il mutamento del titolo o dell'oggetto. Non potrebbe, secondo l'opinione preferibile nota9 , reputarsi novazione un accordo in base al quale le parti manifestassero la mera volontà di novare non accompagnata da una parallela modificazione o del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione. La questione non è meramente nominalistica: si pensi alle parti che, esprimendo chiaramente un intento novativo, formassero un titolo cambiario in sostituzione dell'obbligo di pagare una certa somma. Si può in merito osservare che la questione deve essere risolta in relazione all'apprezzamento della struttura dell'obbligazione cambiaria, con specifico riferimento all'elemento causale, connotato da una duplice valenza (quella afferente ai rapporti tra emittente e primo prenditore, ove rileva l'azione causale, nonché quella relativa ai rapporti tra emittente e successivi giratari, connotata dall'astrazione sostanziale della causa) (Cass. Civ. Sez.I, 8029/92 ; Cass.Civ. Sez.I, 9776/90 ). In definitiva sembra arduo ipotizzare una novazione disancorata da una vera e reale modificazione del titolo o dell'oggetto.
Dubbi si pongono nell'ipotesi di transazione, quando le parti modifichino i rapporti nascenti da accordi preesistenti al fine di pervenire alla composizione della lite potenziale. In tal caso si fa riferimento, al fine di stabilire la natura novativa o meno della transazione, alla compatibilità o meno dei precedenti vincoli giuridici rispetto all'assetto di interessi, raggiunto per il tramite dell'accordo transattivo (Cass.Civ. Sez.II, 10937/96 ; Cass.Civ. Sez. II, 1400/86 ) nota10.
Per quanto infine attiene al contratto di lavoro subordinato è stata riservata dalla giurisprudenza particolare attenzione alla distinzione tra l'ipotesi in cui venga posta in essere una valida novazione del contratto, rispetto a quella in cui l'eventuale cessazione del rapporto e la successiva riassunzione con diversa qualifica abbia intenti fraudatori (Cass.Civ. Sez.Lavoro, 4325/92 ; Cass.Civ. Sez.Lavoro, 2569/92 ) nota11.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 443.
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nota2

Cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.688.
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nota3

In questo senso Rescigno, voce Novazione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.435; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.71; Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni doversi dall'adempimento, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. IX, 1984, p.274. Contra Martorana, La novazione nel diritto civile italiano, Palermo, 1924, p.164, secondo il quale elemento nuovo ai fini della novazione sarebbe una qualsiasi modificazione o aggiunta, pure minima, rispetto alla struttura originaria dell'obbligazione.
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nota4

Così anche Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.97.
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nota5

Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1982, p.198.
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nota6

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 523; Bianca, op.cit., p.450.
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nota7

In particolare Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1967, p. 120, afferma che l' animus novandi definisce "la volontà comune, del creditore e del debitore, diretta all'estinzione dell'obbligazione preesistente e alla costituzione della obbligazione nuova".
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nota8

Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1988, p. 644.
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nota9

Magazzù, voce Novazione, in Enc. dir., p. 810.
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nota10

Misurale, La transazione novativa, in Vita not., 1986, p.925.
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nota11

Anastasi, voce Novazione (diritto del lavoro), in Enc. dir., p. 850.
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Bibliografia

  • ANASTASI, Novazione (diritto del lavoro), Enc.dir.
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • BUCCISANO, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • MAGAZZU', Novazione, Milano, Enc. dir.
  • MARTORANA, La novazione nel diritto civile italiano, Palermo, 1924
  • MISURALE, La transazione novativa, Vita notarile, 1986
  • PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1988
  • RESCIGNO, Novazione, Torino, N.Dig.It., XI, 1965
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 617-2013/C, L’interesse delle parti di modificare la causa del contratto di vitalizio assistenziale

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