Risarcimento del danno (garanzia per i vizi della cosa venduta)



La garanzia per i vizi, in quanto tale, prescinde da un atteggiamento di colpevolezza del venditore, nettamente differendo dalla responsabilità di costui per l'inadempimento (che si palesa tale rispetto ad un'obbligazione). Ciò non toglie che, ai sensi del I comma dell'art. 1494 cod.civ., il venditore sia comunque "tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa". La tutela risarcitoria (in forza della quale diviene possibile far valere ogni pregiudizio subìto, in esso compreso anche il lucro cessante: Cass.Civ. Sez. II, 7718/00) si aggiunge così a quella afferente alla garanzia, completando la protezione dell'acquirente (Cass.Civ. Sez. II, 3425/01). Sarà così possibile per quest'ultimo ottenere, ad esempio, oltre alla restituzione del prezzo ed alla rifusione delle spese, anche il risarcimento afferente al mancato guadagno che sarebbe stato conseguito rivendendo la cosa viziata nota1.

Il II comma dell'art. 1494 cod.civ. infine fa carico al venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Se Tizio ha venduto a Caio un macchinario difettoso che nel corso del funzionamento ha distrutto la merce lavorata da quest'ultimo per conto dei propri clienti, il venditore Tizio dovrà rivalere il proprio avente causa anche di queste conseguenze pregiudizievoli.

Devono essere chiariti i rapporti tra azione volta ad ottenere il risarcimento del danno e le altre azioni a disposizione dell'acquirente in riferimento ai vizi della cosa comprata. Sotto un primo profilo è evidente che l'azione risarcitoria di cui all'art. 1494 cod.civ. si pone quale completamento sia dell'azione redibitoria, sia di quella estimatoria, essendo del tutto svincolata tanto dall'alternativa che vede precluso l'un rimedio rispetto all'altro (cfr. II comma art. 1492 cod.civ.), quanto dalla proposizione in concreto di entrambe le azioni edilizie, potendo essere introdotta anche da sola (Cass.Civ. Sez. II, 5062/86; Cass.Civ. Sez. II, 1325/92; Cass.Civ. Sez. II, 1267/79; cfr. anche Cass. Civ. Sez.II, 5202/07, secondo cui l'azione di risarcimento ben può porsi in alternativa ovvero anche cumulativamente rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica, di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto). Inoltre l'utilizzo della cosa che può valere a precludere all'acquirente l'azione redibitoria (in quanto interpretata come accettazione della cosa venduta), non impedisce a quest'ultimo di proporre l'azione di risarcimento del danno, autonoma anche sotto questo profilo (Cass.Civ. Sez. II, 15104/00).

Secondariamente l'azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno si palesa compatibile anche rispetto a quella di manutenzione del contratto (vale a dire l'azione di esatto adempimento), ai sensi della quale l'interessato ben potrebbe domandare in principalità l'eliminazione dei vizi a cura e spese del venditore e, in via subordinata, la condanna del medesimo al risarcimento del danno in misura pari alle somme occorrenti a dar corso a detta eliminazione (Cass.Civ. Sez. II, 8336/90) nota2.

Così interpretato l'art. 1494 cod.civ. manifesta una notevole analogia rispetto al modo di disporre dell'art. 1668 cod.civ. che, in tema di appalto, abilita il committente a chiedere "che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore" nota3.

L'art. 1494 cod.civ. è muto circa i termini di proposizione dell'azione di risarcimento del danno. Si reputa, sulla scorta dell'evidente collegamento tra il rimedio in esame e la garanzia per i vizi della cosa, che siano applicabili i brevi termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 cod.civ. nota4.

Note

nota1

Il risarcimento è volto a reintegrare il patrimonio del compratore quanto all'interesse contrattuale positivo, ossia in relazione all'interesse di ottenere l'esatta attuazione del contratto: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.153.
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nota2

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.109.
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nota3

V'è di più: è stato addirittura ritenuto che le due azioni siano proponibili in via contemporanea. Ciò importa che il giudice, nell'accogliere le due domande, fissi un termine entro il quale, non essendo stati ancora eliminati i vizi dal venditore, il medesimo sia condannato a risarcire i danni: cfr. Cass.Civ. Sez. II, 5245/83.
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nota4

Così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.824.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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