Uno dei due conviventi contribuisce in misura maggiore al pagamento del prezzo dell'immobile comune. Donazione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20062 del 14 luglio 2021)

In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio", il maggior apporto di uno dei due coacquirenti nella corresponsione, direttamente a mani del creditore, degli acconti e delle rate del mutuo, deve presumersi avvenuto, per la parte eccedente la sua quota, a titolo di liberalità nei confronti dell'altro, avente giustificazione nella stessa situazione di convivenza, sicché esso si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell'adempimento del terzo per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta.

Commento

Il caso concreto è quello di uno di due conviventi che, in sede di acquisto di un immobile intestato ad entrambi in via paritetica, abbia a versare una parte di prezzo maggiore rispetto a quella di propria spettanza, ovvero che provveda in misura maggiore a far fronte al pagamento delle rate del mutuo sovvenuto dalla banca per provvedere all'acquisto. Indubbiamente la qualificazione giuridica di una siffatta condotta, per la parte eccedente alla propria parte, configura un adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ.. La causa variabile di quest'ultimo urge pertanto l'interprete a ricercarne la effettiva natura: secondo la S.C. quando il tutto si ambienta nel rapporto di convivenza, non può non trattarsi di spirito liberale. La natura indiretta di tale liberalità ne esclude qualsivoglia onere formale. Rimane da osservare come, naturalmente, sia ben possibile dar conto della natura onerosa dell'intervento, come potrà darsi tutte le volte in cui i conviventi abbiano espressamente disciplinato tale aspetto tra loro.

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