Cass. civile, sez. III del 2007 numero 23292 (08/11/2007)


La disposizione dettata dall’art. 1180 c.c., ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore in virtù del quale è stato effettuato il pagamento. Ne consegue che, in difetto di tale prova, va rigettata la domanda proposta dal terzo adempiente nei confronti del debitore per recuperare quanto pagato.

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