Cass. civile, sez. V del 2023 numero 17424 (16/06/2023)



Ai fini dell'applicabilità dell'esclusione di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova, mentre la dichiarazione di tale collegamento nell'atto di compravendita dell'immobile o dell'azienda oltre a mal conciliarsi con la natura e la ratio del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, àncora l'applicazione dell'esclusione d'imposta in questione ad un requisito di carattere meramente formale, non richiesto dal legislatore e che, peraltro, non è comunque idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza del collegamento richiesto dalla norma.

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