Cass. Civ., sez. III, n. 23292/2007. Adempimento dell'obbligazione da parte del terzo e rapporto di provvista.

La disposizione dettata dall’art. 1180 c.c., ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore in virtù del quale è stato effettuato il pagamento. Ne consegue che, in difetto di tale prova, va rigettata la domanda proposta dal terzo adempiente nei confronti del debitore per recuperare quanto pagato.


Commento

La pronunzia enfatizza la rilevanza della messa a fuoco dell'elemento causale sottostante alla figura di cui all'art.1180 cod.civ.: l'adempimento del terzo può infatti avere luogo donandi causa (in tal caso integrando gli estremi della liberalità indiretta) ovvero solvendi causa, come nell'ipotesi in cui esista un rapporto di provvista in funzione del quale il solvens possa considerarsi debitore di colui che avrebbe dovuto adempiere. V'è comunque da osservare come al solvens che non riuscisse a dimostrare l'esistenza di un siffatto rapporto rimarrebbe pur sempre, quale extrema ratio, la possibilità di promuovere l'azione generale di cui all'art.2041 cod.civ..

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