Sussiste la legittimazione passiva ad agire dei condomini che non hanno partecipato al giudizio di primo grado nel quale prese parte l'amministratore. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10717 del 16 maggio 2011)

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale; non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se la pronunzia in esame può essere condivisa nell'impianto teorico che ne costituisce il presupposto, sposando la tesi, invero preferibile secondo la quale il condominio non è dotato di una consistenza soggettiva (per l'effetto dovendosi anche ridimensionare l'appellativo di "organo" in riferimento alla figura dell'amministratore), non poche perplessità invece suscita la conclusione in riferimento alla possibilità di introdurre un gravame da parte del singolo condomino che non ha preso parte al giudizio di primo grado, pure coltivato dall'amministratore.

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