Il consiglio di condominio

L'art.1130 bis cod.civ. introdotto con la riforma del condominio di cui alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha istituito la novità del consiglio di condominio. Non si tratta di un organismo obbligatorio, come è palesato dal II comma della norma citata, ai sensi della quale "l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo".
Una volta istituito pertanto il consiglio di condominio prevalentemente vigilerà sull'operato dell'amministratore, soprattutto dal punto di vista contabile e fiscale. Si rifletta d'altronde sul fatto che, in una con la riforma, sono stati introdotti numerosi adempimenti per chi riveste la funzione amministrativa, adempimenti il cui sindacato ben potrà vedere il consiglio di condominio impegnato in prima linea a protezione degli interessi dei condomini.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il consiglio di condominio"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti