Servitù di luce. Possibile la costituzione per destinazione del padre di famiglia? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23943 del 25 settembre 2019)

Le luci che si aprono su fondo altrui, fra un vano e l'altro del medesimo edificio, con lo scopo di dare luce ed aria ad uno di essi, possono costituire oggetto di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.

Commento

(di Daniele Minussi)
La servitù di aria e di luce, è ordinariamente qualificata come negativa e non apparente, corrispondendo ad un non facere da parte del titolare del fondo servente in relazione all'eventuale soppressione delle aperture atte a consentirne l'esercizio (Cass. Civ. Sez. Unite, 10285/96). Il punto è comunque dibattuto, essendosi deciso anche in senso contrario, ritenendosi cioè che l'apparenza o meno dipenda da come in concreto viene esercitato il relativo diritto (si veda Cass. Civ. Sez. II, 8744/93). Ciò premesso, giova rammentare che, relativamente alla modalità costitutiva della servitù per destinazione del padre di famiglia (art.1062 cod.civ.), è essenziale l'accertamento dell'esistenza di opere permanenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 2949/2016, quali strade, ponti, ecc.) per effetto delle quali si possa dire che un fondo è asservito ad un altro al fine di consentirne una migliore fruizione. Da ciò si è dedotto che non possono trarre origine dalla destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, quelle cioè per il cui esercizio non vi siano opere visibili permanenti (Cass. Civ. Sez. II, 6949/99). La pronunzia in considerazione, con la quale è stato deciso nel senso di ammettere che una servitù di luce possa essere costituita ai sensi dell'art.1062 cod.civ., fa dunque leva sulla possibilità di constatare la preesistenza delle aperture sul fondo che, in esito alla separazione da maggior consistenza, può essere considerato come servente, iscrivendosi pertanto nell'orientamento che qualifica come apparente tale specie di servitù.

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