Ritardi nel rilascio delle autorizzazioni edilizie? Non giustificano il mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi stabiliti dalla legge per conseguire le agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 4800 del 10 marzo 2015)

I benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito.
Ciò posto, le lungaggini burocratiche non integrano la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni idonea ad impedire la perdita del beneficio fiscale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le lentezze burocratiche relative all'iter di rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie per la ristrutturazione dell'immobile non integrano il requisito della forza maggiore: questa è la conclusione della S.C., che ha riformato la decisione raggiunta anche in secondo grado dalla Commissione tributaria.

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