Quando in ogni caso impugnare l'atto conta: non importa se il bene attribuito a fronte della costituzione di una rendita fosse stato comunque legato al vitaliziante. Dichiarato invalido l'atto varierebbe l'esito dell'imputazione ex se. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5421 del 27 febbraio 2020)

Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l'interesse concreto e attuale dell'erede legittimario del disponente a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l'azione non sia accompagnata da un'azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 cod.civ.). Se il legatario, come nel caso in esame, riveste a propria volta la qualità di legittimario, si pone il problema della imputazione ex se del valore del legato, vale a dire alla riconducibilità di esso o alla porzione legittima del beneficiario ovvero alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall'esercizio dell'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il bene, comunque assegnato a titolo di legato, era stato successivamente trasferito allo stesso beneficiario testamentario (il quale comunque rivestiva la qualità di legittimario) in esito alla costituzione da parte di costui di una rendita vitalizia in favore del testatore. Successivamente, impugnato il contratto di rendita vitalizia per asserita nullità dello stesso, viene eccepita dal vitaliziante la carenza di interesse ad agire proprio sulla scorta dell'ulteriore titolo dell'attribuzione. Correttamente tuttavia argomenta la S.C. in senso contrario. Se infatti è ben vero che, in un modo o in un altro il bene sarebbe comunque pervenuto al beneficiario, il differente titolo dell'attribuzione non sarebbe stato senza conseguenze. Se pervenuto a titolo di legato, infatti, non si sarebbe sottratto, come tale, all'operazione di imputazione ex se, alla cui stregua il valore del bene sarebbe stato da imputare a quello della porzione legittima dell'attributario, a valere dunque su quest'ultima, con tutte le conseguenze del caso.
L’erede può chiedere la nullità del vitalizio stipulato dal defunto anche se il bene è attribuito al terzo a titolo di legato. La parte, infatti, ha interesse all’azione perché l’invalidità del contratto può modificare i criteri di calcolo della legittima.

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