Quando in ogni caso impugnare l'atto conta: non importa se il bene attribuito a fronte della costituzione di una rendita fosse stato comunque legato al vitaliziante. Dichiarato invalido l'atto varierebbe l'esito dell'imputazione ex se. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5421 del 27 febbraio 2020)
Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l'interesse concreto e attuale dell'erede legittimario del disponente a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l'azione non sia accompagnata da un'azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 cod.civ.). Se il legatario, come nel caso in esame, riveste a propria volta la qualità di legittimario, si pone il problema della imputazione ex se del valore del legato, vale a dire alla riconducibilità di esso o alla porzione legittima del beneficiario ovvero alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall'esercizio dell'azione di riduzione.