Pronunzia ex art. 2932 cod.civ. ed accertamento della successiva attuazione delle condotte obbligatorie conseguenti (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18467 del 1 settembre 2014)
In tema di contratto preliminare, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., sostituendosi al contratto definitivo di cui sia mancata la spontanea conclusione, si limita, di regola, a surrogarne gli effetti, senza che la funzione costitutiva di essa implichi alcun accertamento circa la successiva attuazione del vincolo in senso conforme al pattuito, salvo che ciò sia stato oggetto di un'apposita pronuncia ovvero si tratti di contratto definitivo cosiddetto autoesecutivo, il quale non richiede l'adempimento di nessuna obbligazione.