Pronunzia ex art. 2932 cod.civ. ed accertamento della successiva attuazione delle condotte obbligatorie conseguenti (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18467 del 1 settembre 2014)

In tema di contratto preliminare, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., sostituendosi al contratto definitivo di cui sia mancata la spontanea conclusione, si limita, di regola, a surrogarne gli effetti, senza che la funzione costitutiva di essa implichi alcun accertamento circa la successiva attuazione del vincolo in senso conforme al pattuito, salvo che ciò sia stato oggetto di un'apposita pronuncia ovvero si tratti di contratto definitivo cosiddetto autoesecutivo, il quale non richiede l'adempimento di nessuna obbligazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. interviene sulla peculiare funzione della pronunzia costitutiva emessa in sede di domanda di adempimento specifico del vincolo scaturente da contratto preliminare, con speciale riferimento alle ipotesi in cui il dispositivo preveda la successiva esecuzione ad opera delle parti di condotte obbligatorie. Si pensi all'obbligazione di pagamento del prezzo residuo (evento spesso dedotto quale elemento condizionale degli effetti traslativi della sentenza), ovvero a quella di facere consistente nel dover porre in essere condotte quali il completamento di opere edilizie, la presentazione di pratiche urbanistiche o amministrative. Cosa dire della mancata successiva esecuzione di tali condotte? In tali ipotesi sarà pur sempre possibile accertare l'eventuale inadempimento di una delle parti e pervenire alla risoluzione del contratto, dovendo essere considerate le condotte obbligatorie promananti comunque dalla originaria volontà delle parti.

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