Prelazione beni culturali. Acquisto agevolato "prima casa" e termine per il trasferimento della residenza. La retroattività degli effetti della condizione non opera nei confronti del fisco. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 28561 del 6 novembre 2019)

Il mancato trasferimento della residenza nell'immobile, oggetto di acquisto, non è condizione ostativa alla concessione delle agevolazioni "prima casa" qualora l’immobile risulti vincolato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali.
La retroattività degli effetti della vendita che deriva dal mancato esercizio della prelazione a favore dello Stato non può operare nei confronti di soggetti estranei all’ambito negoziale, quale deve ritenersi il Fisco. Conseguentemente il termine di diciotto mesi per assolvere l’obbligo di trasferimento della residenza previsto dalla legge non decorre in pendenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 59, del D.Lgs. n. 490 del 1999 (e s.m.i.) dovendo reputarsi sospeso fino a quando lo Stato conserva il diritto di acquisire l'immobile oggetto della vendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non concordare sull'esito interpretativo cui è pervenuta la S.C. in tema di agevolazioni prima casa invocate dall'acquirente di un immobile vincolato. Giova al riguardo ricordare che esiste addirittura un divieto di legge penalmente sanzionato di fare consegna dell'immobile oggetto della negoziazione quando sia stato sottoposto a vincolo quale bene "culturale". Il dies a quo a far tempo dal quale può ritenersi decorrente il termine ai fini dell'obbligo di trasferimento della residenza deve essere conseguentemente individuato in riferimento al tempo in cui il diritto di prelazione a favore dello Stato non può più essere esercitato.

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