Nullità insanabile dell’accordo simulatorio con cui si conviene un canone superiore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2368 del 31 gennaio 2017)
La nullità prevista dal primo comma dell'art. 13 della L. n. 431/1998, sanziona il patto occulto di maggiorazione del canone, che, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extra negoziale inidoneo ad influire sulla validità dell'atto.
Ne consegue che resta valido il solo contratto registrato e quindi dovuto solamente il canone apparente. (Nella specie, la Corte dichiarava la nullità del patto contenente la previsione di un canone di locazione maggiore di quello risultante dal contratto registrato e cassava senza rinvio la sentenza, poiché la compensazione c.d. impropria, disposta dai giudici di merito fra i canoni dovuti dalla conduttrice e la restituzione del deposito cauzionale da parte del locatore si basava sull'erroneo presupposto che il contenuto di quel patto aggiunto facesse stato fra le parti.)