Mancanza del certificato di abitabilità. Risolubilità del contratto di permuta. (Tribunale di Trento, sent. n. 155 del 13 febbraio 2017)

Il principio di diritto in tema di risolvibilità del contratto preliminare di compravendita per mancanza dei certificati di abitabilità può essere analogicamente esteso al caso del contratto preliminare di permuta, avuto riguardo all'identità dell'interesse sotteso ad entrambe le tipologie contrattuali, ovvero quello dell'avente causa alla piena fruibilità e commerciabilità del bene immobile dedotto in contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non fa altro se non estendere alla permuta le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza in tema di vendita di bene immobile in difetto di abitabilità. L'ipotesi è invero comprensiva di fattispecie pratiche tra loro assai differenti: si va dal fabbricato non ultimato, allo stato grezzo (come nel caso di specie) o addirittura abusivo, al caso dell'appartamento assolutamente in regola sotto ogni profilo (urbanistico, tecnico funzionale, impiantistico) per il quale semplicemente non sono state ultimate le pratiche (invero complesse) che conducono al conseguimento dell'abitabilità. V'è poi da considerare che in molti casi, stante la vetustà dell'immobile, non si rinvengono nè i certificati un tempo pure sussistenti, a tacer del fatto che i fabbricati antichi non conoscevano, al tempo della edificazione, procedimenti di attestazione dei requisiti di agibilità.

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