Legittimità della richiesta del notaio di compensi per prestazioni professionali non connessi con l'esercizio della pubblica funzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28863 del 8 novembre 2024)

In tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica notarile legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 cod.civ., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva sanzionato disciplinarmente il notaio per aver ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l’art. 3 comma 3 del d.l. n.1 del 2012, conv. con modif. nella l. n.27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile)

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone, quale presupposto del ragionamento che conduce in relazione alla fattispecie concreta, la distinzione tra prestazioni professionali del notaio inscindibilmente collegate con l'esercizio della pubblica funzione che gli viene richiesta e prestazioni professionali diverse. Le prime, che si pongono come indispensabile premessa rispetto alla stipula dell'atto, devono essere ricomprese nella parcella notarile. Le seconde, invece, possono costituire valido titolo che fonda la richiesta del professionista a percepire compensi ulteriori. Il ragionamento porta a sanzionare il notaio che aveva richiesto (e riscosso) somme a titolo di compenso per la stipula di atti costitutivi di srls che, come è noto, per legge devono essere perfezionati dal notaio gratuitamente. Qui sta il nodo problematico. Infatti occorrerebbe dire non già che il ministero notarile in mataria deve essere prestato gratuitamente, ma che la prestazione del notaio deve piuttosto avvenire a cura e spese del medesimo. Non si può infatti non comprendere come la fruizione di una organizzazione come quella di uno studio professionale (che deve pur sempre condurre una istruttoria, compilare un atto, sia pure semplificato, repertoriarlo, registrarlo, avviarlo presso i pubblici registri) rappresenti un costo, neppure banale. Ebbene: il fatto di imporre al notaio una prestazione gratuita in effetti equivale a porre a suo carico i costi di una tale operazione. Ciò premesso, già Cass. 4215/2022 aveva chiarito come, in argomento, fosse stata fatta dal legislatore una chiara scelta politica intesa, a livello teorico, a beneficiare una platea di utenti (i "giovani") che, successivamente è divenuta indifferenziata, potendo la srls essere costituita anche da "meno giovani", perdendosi così l'iniziale ratio agevolativa, ma permanendo (immotivatamente?) i benefici predetti. E' ben vero che la legge ben può imporre a chicchessia il compimento obbligatorio di prestazioni come anche porre imposte, tasse, potendo giungere anche al sequestro di beni e/o imporre condotte ad ogni cittadino per legge. Ma almeno che si chiamino le cose con il proprio nome. Se coniughiamo il disposto dell'art. 3 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 con il principio di obbligatorietà della prestazione notarile, potremmo giungere all'assurdo di un notaio al quale fossero richieste quotidianamente plurime stipule di srls, le quali lo condurrebbero rapidamente alla bancarotta.
E' ben vero che in tema di onorari notarili si sia pervenuti ad una asimmetria normativa che sta giungendo a manifestare intollerabili contraddizioni. Il venir meno della tariffa obbligatoria, l'instaurazione di un principio di concorrenza che si manifesta come intrinsecamente infondato in relazione ad una pubblica funzione, l'adozione di un "equo compenso" tuttavia limitato ad una platea di clientela specifica (come se, in relazione alla residua clientela invece fosse permesso accordarsi sulla base di compensi non equi). Tutti elementi che reclamano a gran voce una sistemazione organica della materia altrimenti condannata alla schizofrenia.

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