La richiesta di variazione dell’accatastamento dell'unità immobiliare introdotta prima dell'atto di trasferimento della proprietà consente all’acquirente di usufruire delle agevolazioni prima casa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14396 del 7 giugno 2013)

In tema di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, l'acquirente di un immobile che ha chiesto l'autorizzazione alla ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso del bene prima dell'atto notarile può usufruire delle agevolazioni prima casa anche se al momento del rogito il bene risulta ancora accatastato come magazzino. L'importante è che la variazione catastale sia effettivamente intervenuta, ancorché in epoca successiva all’atto di acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che condividere il ragionamento della S.C., in base al quale l'invocazione delle agevolazioni di prima casa è fondata sulla finalità di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione. Tra l'altro la legge non prescrive che il richiedente già risieda presso l'unità immobiliare da acquistare, ma semplicemente che l'eventuale trasferimento di residenza intervenga entro 18 mesi dall'acquisto. E' dunque assolutamente compatibile con i requisiti legali che, introdotta la variazione catastale (nella specie: da magazzino ad appartamento) l'atto di vendita sia perfezionato con l'applicazione delle agevolazioni ove successivamente siano intervenute le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare.

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