La manifestazione dell'intento di trasferire la residenza al rogito (non seguita dall'effettivo spostamento della stessa nei termini di legge) è insufficiente a ottenere l’agevolazione fiscale sulla prima casa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14413 del 25 giugno 2014)
Per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza.