Il tentativo obbligatorio di conciliazione non riguarda l'azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25855 del 23 settembre 2021)

L’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità dell’azione, riguarda, fra le altre, le controversie in materia di diritti reali, mentre l’azione revocatoria non verte sulla qualificazione ed attribuzione di tali diritti, ma piuttosto mira a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, rendendo inefficace, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza però incidere sulla validità dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cohn la pronunzia in considerazione la S.C. esclude che il ricorso al procedimento di mediazione obbligatoria costituisca condizione di procedibilità dell'azione revocatoria. Non potrebbe infatti la relativa controversia reputarsi avere ad oggetto l'attribuzione di diritti reali, ma il ben differente tema della conservazione, per il creditore, della garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore.

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