Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172 il DL 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Estesa l'applicabilità della firma digitale con riferimento agli "atti fiscali" riferibili ad impresa familiare, alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione. Cosa significa poter firmare digitalmente gli atti attinenti gli aspetti organizzativi dell'impresa espressamente evocati dall’art.11 bis del decreto legge 148/2017, successivamente convertito in legge? La disposizione è stata presentata dal legislatore come misura a favore delle imprese, ma il senso non è perspicuo.
La norma è riferibile ai seguenti atti: la trasformazione di società (art. 2498 del Codice civile). la scissione (art. 2506 del Codice civile), i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 del Codice civile)-
Sembrerebbe che, in ogni caso, la poco felice formula lessicale non incida sul regime formale dell'attività negoziale indicata. Il riferimento infatti è testualmente indicativo agli "atti di natura fiscale" e non a quelli contrattuali interprivati. Ne segue come, ai fini della validità, un atto di trasformazione di società dovrà pur sempre essere stipulato nella forma dell’atto pubblico.

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