Il procedimento di trasformazione



Il dettato normativo previsto dal riformato Capo X, Sez. I del codice civile, ha introdotto una disciplina organica dell'istituto della trasformazione, prevedendo sia le ipotesi di trasformazione c.d. "evolutiva" (vale a dire il passaggio da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società di capitali - S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), sia le ipotesi di trasformazione c.d. "regressiva" (ossia il passaggio inverso, da società per azioni, a responsabilità limitata o società accomandita per azioni in società a base personale - S.n.c., S.a.s.) nonché le trasformazioni c.d. "eterogenee" (ossia da enti non lucrativi in società di capitali e viceversa), caratterizzate da un mutamento dello scopo sociale. Perdura tuttavia l'assenza di una disciplina dedicata alle ipotesi di trasformazione che potremmo definire "classiche", in cui una società si trasforma in altro tipo sociale, pur mantenendosi nell'ambito delle compagini a base personalistica o a base capitalistica (es.: da società in nome collettivo a società in accomandita semplice).

Le varie ipotesi di trasformazione disciplinate dal legislatore del 2003 sono dunque riconducibili ai passaggi:
  • da società di persone in società di capitali: art. 2500 ter cod. civ. ;
  • da società di capitali in società di persone art. 2500 sexies cod. civ. ;
  • da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni: art. 2500 septies cod. civ. ;
  • da consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali: art. 2500 octies cod. civ. .

Anteriormente all'entrata in vigore della riforma il codice civile disciplinava esclusivamente alcune ipotesi specifiche di trasformazioni cd. evolutive, ossia il passaggio da una società in nome collettivo o società in accomandita semplice in società di capitali, nonché la trasformazione da società di persone in società di capitali.

Lo scarno tenore del codice precedente alla riforma del 2003 trovava giustificazione nell'intento del Legislatore del 1942 che riteneva non fossero ".....necessarie disposizioni speciali per le trasformazioni che aumentano le garanzie dei creditori o lasciano inalterate le garanzie preesistenti; peraltro non (poteva) negarsi che anche le ipotesi non manifestamente enunciate, (trovassero) comunque una considerazione normativa, e non semplicemente per relationem, all'interno dell'ordinamento giuridico" nota1.

Le lacune della disciplina codicistica erano dunque colmate da altre norme di legge, in cui implicitamente ricadevano le fattispecie non disciplinate dalla normativa sulla trasformazione. In particolare, per i cambiamenti del tipo sociale effettuati da società di persone, si ricorreva all'applicazione degli artt. 2252 e 2300 cod. civ., disciplinanti i casi di modificazione del contratto sociale per le società semplici e le modificazioni dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo nonchè, per rinvio, della società in accomandita semplice. Per le trasformazioni delle società di capitali, tanto se in società di persone, quanto se in società di capitali di tipo diverso, ben poteva farsi riferimento alle norme di cui agli artt. 2365 , 2369 e 2486 cod. civ., concernenti le deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo che comportano il cambiamento del tipo sociale.

Il procedimento analogico era altresì applicato per la disciplina di ulteriori fattispecie collegate al procedimento di trasformazione. Si pensi all'ipotesi di recesso del socio, per la quale, in assenza di espressa previsione da parte del legislatore in tema di trasformazione, si applicava l'art.2437 cod. civ. relativo al diritto di recedere spettante ai soci dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria della s.p.a..

In assenza di specifiche previsioni, laddove risultasse impossibile ricorrere all'istituto dell'analogia, dottrina e giurisprudenza erano costrette a ricorrere ai principi generali dell'ordinamento.

A titolo esemplificativo, si riteneva lecito la trasformazione di una s.p.a. non solo in un'altra società di capitali, ma anche in una società di persone (trasformazione cd. regressiva), in quanto "...il cambiamento del tipo cui fa riferimento l'art. 2437 cod. civ. non può consistere che nella trasformazione di una S.p.a. in S.r.l. o in S.a.p.a. (o viceversa), o eventualmente nella trasformazione di uno di questi tipi di società in S.n.c., in S.a.s. o in s. semplice; l'art. 2437 cod. civ. fa riferimento proprio ai tipi di trasformazione non menzionati dall'art. 2498 cod. civ. , per cui, dal combinato disposto di queste norme, emerge la generalità dell'istituto e al contempo la non tassatività delle ipotesi espressamente previste"nota2.

Ulteriormente si riteneva lecita la trasformazione di società lucrativa in cooperativa. Non tuttavia il contrario, stante il modo di disporre dell'art. 14 della L. 127/1971 che prevedeva espressamente un divieto in tal senso nota3.

Le problematiche sopraevidenziate sono venute meno con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario. In particolare, il legislatore del 2003 ha colmato il vuoto normativo della previgente disciplina introducendo gli articoli 2500 ter , 2500 sexies , 2500 septies e 2500 octies cod. civ. dedicati rispettivamente, come detto, alle ipotesi di trasformazione di società di persone, di trasformazione di società di capitali nonché alla trasformazione eterogenea di società di capitali in enti non lucrativi e viceversa.

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. 112/2008 (convertito in legge dall l. 6 agosto 2008 n. 133), come novellato dal D.L. 148/2017, dopo il comma 1-bis è stata aggiunta la disposizione alla stregua della quale "tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici". Secondo l'interpretazione preferibile non si tratterebbe degli atti negoziali, ma semplicemente di quelli aventi una portata esclusivamente tributaria.

Note

nota1

Cfr. Relazione ministeriale al codice civile.
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nota2

Cfr Tantini, Trasformazione e fusione delle società, in Tratt. dir. comm., a cura di Galgano, vol. VII, Padova, 1985.
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nota3

Peraltro anche la trasformazione da società lucrativa in cooperativa si riteneva possibile solo in presenza di unanimità di consensi. Cfr. Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001
  • TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, Padova, Tratt. dir. comm. a cura di Galgano, VII, 1985

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