Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni trasferiti al fiduciario. Termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1763 del 26 gennaio 2026)

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell’ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall’inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un’obbligazione inadempiuta; ne deriva che l’eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame mette a fuoco lo specifico tema del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale per far valere il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni. Se, infatti, è scontata l'applicabilità in materia del termine prescrizionale ordinario decennale, non è altrettanto scontato individuare il momento preciso Din decorrenza di esso. La S.C. ha statuito che, in difetto di patto contrario, il dies a quo debba identificarsi in quello in cui il fiduciario abbia ricusato di trasferire il bene al fiduciante, vale a dire dal tempo in cui quest'ultimo possa dirsi inadempiente. A riprova di ciò, si è considerato che nel tempo antecedente a tale richiesta da parte del fiduciante, sussista una semplice obbligazione del fiduciario alla restituzione del bene, potenzialmente atta ad essere adempiuta a richiesta del fiduciante, ma che può rimanere tale per un tempo indefinito.
Si consideri inoltre come sia stato deciso che il fiduciante possa far valere la responsabilità (di natura contrattuale) del fiduciario che abbia alienato il bene trasferitogli ad un terzo senza autorizzazione entro dieci anni decorrenti dal giorno del perfezionamento del riferito atto di alienazione, senza che rilevi la condizione di eventuale ignoranza del fiduciante (Cass. Civ. Sez. I, 17334/08).
D'altronde, si è ritenuto che l'assoluta assenza di richieste nei dieci anni da parte del fiduciante in ordine alla restituzione del bene, al pagamento di un qualsivoglia canone, di indicazioni sul trasferimento del bene già per l'innanzi direttamente intestato al fiduciario per acquisto fattone da terzi, risulta preclusiva rispetto all'esercizio dei diritti già scaturenti dal negozio fiduciario, diritti ormai prescritti (Tribunale di Roma del 21 febbraio 2011).
Nel senso, invece, che il termine di prescrizione decennale decorra dalla semplice richiesta di trasferimento del bene fatta dal fiduciante e rimasta inadempiuta si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 32267 del 16 novembre 2022, impostazione, questa, negata espressamente dalla pronunzia che qui si annota, che fa perno non già sulla richiesta, ma sull'inadempimento che segua ad essa.

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