Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni trasferiti al fiduciario. Termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1763 del 26 gennaio 2026)
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell’ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall’inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un’obbligazione inadempiuta; ne deriva che l’eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia