"Chi ha dato ha dato, scurdammoce 'o passato". Agevolazione prima casa, immobile "di lusso" ex d.m. 2 agosto 1969, nuovi criteri in vigore dal 1 gennaio 2014, applicabilità ex art.3 d. lgs. 472/1997 dello jus superveniens. Si estingue la sanzione, ma non si restituisce quanto pagato. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 21909 del 20 settembre 2017)
Il nuovo regime introdotto in materia di agevolazione prima casa, il quale ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio fiscale - sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa e, in particolare, successivamente al 1° gennaio 2014.
Per quanto concerne la sanzione dovuta in caso di disconoscimento dell'agevolazione, se questa è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato, a fronte di una riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione, fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio.