Cassazione Civ., sez III, n. 13909 del 24/09/2002. Recesso del conduttore: immobili urbani adibiti ad uso non abitativo
L'articolo 27 della legge 392/1978, in tema di durata della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, legittima il conduttore a recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora ricorrano gravi motitvi". Questi ultimi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione.