Durata del contratto di locazione



La locazione è un tipico contratto di durata. L’elemento temporale è disciplinato in generale dall’art. 1596, ai sensi del quale la locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta. Il co. 2° si occupa dell’eventualità in cui il rapporto sia stato instaurato a tempo indeterminato: il contratto non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle parti non comunica all' altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, l’art. 1574 interviene ponendo una serie di regole, per vasta parte poste fuori gioco dalla disciplina vincolistica.

Giova osservare che, ogniqualvolta il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo (si pensi ad una vendita effettuata sotto condizione sospensiva, ad una vendita con patto di riscatto), le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio (art. 1606).

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