Cass. Civ., sez.I, n.10574/2003. Deroga implicita della regola di cui all'art.1957 cod.civ..

In tema di estinzione della fideiussione in caso di scadenza dell' obbligazione principale, la disposizione di cui all'art.1957 del Cc è derogabile dalle parti e la deroga può essere anche implicita, come quando la durata della fideiussione sia stata ricollegata dalle parti all'estinzione dell'obbligazione garantita, vale a dire alla liberazione del debitore principale. Deve escludersi, peraltro, che una conseguenza siffatta costitusca conseguenza indefettibile dell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola "di pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente.

Commento

La regola di cui all'art. 1957 cod.civ., in base alla quale il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le proprie istanze avverso il debitore e le abbia continuate, è derogabile convenzionalmente. Allo scopo, non occorre una volontà esplicita, essendo tale intento ricavabile interpretativamente.

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