Beneficio prima casa e abitazioni di lusso. Ancora sulle modalità di computo della superficie dell'unità immobiliare. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 23507 del 4 novembre 2014)

Ai sensi del Dm. 2/8/1969 sono considerate di lusso: a) le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a 200 metri quadri (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta; b) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. viene confermata la decisione del Giudice tributario laziale che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, la cui pretesa si sostanziava nel diniego delle agevolazioni "prima casa! richieste dal contribuente. Vanno escluse dal computo della superficie (che da ultimo è diventato uno degli elementi più tenacemente oggetto di attenzioni da parte dell'Erario) al di là della cui misura scatta la qualifica "di lusso" che non permette di invocare le predette agevolazioni, le cantine e le soffitte ed anche la superficie esterna, quando debba essere considerata come condominiale. Sul tema si vedano anche Cass. civile, sez. V 2013/25161 e Cass. civile, sez. VI-T 2014/26647 (sulle soffitte abusive).

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