Azienda ricadente nella comunione de residuo. Diritto di credito spettante al coniuge in esito alla separazione. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 15889 del 17 maggio 2022)

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha esaminato la questione concernente la comunione de residuo che coinvolga l’impresa (familiare) di un coniuge costituita dopo il matrimonio e gestita soltanto da costui (cfr. Cass. civile, sez. VI-II 19204/2015). Tra gli interpreti si discuteva infatti se il coniuge diverso da quello titolare dell’impresa costituita dopo le nozze e gestita soltanto da costui avesse un diritto reale o di credito. Le SSUU hanno deciso in quest'ultimo senso.
L'accertamento della consistenza della situazione soggettiva facente capo al coniuge non imprenditore è importante non soltanto per costui, ma soprattutto per i terzi, con speciale riferimento ai creditori del coniuge imprenditore, soprattutto quando la situazione debitoria dell'impresa abbia determinato l'insorgenza di una procedura concorsuale. In questa ipotesi, pertanto, il coniuge non imprenditore non potrà non "mettersi in fila" insieme agli altri creditori senza poter vantare un diritto "diretto" sui cespiti aziendali.

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