Con il termine "avviamento" ci si riferisce, secondo un'opinone, ad un elemento dell'azienda
nota1. Secondo altri invece si tratterebbe di una qualità di essa
nota2. V'è infine chi parla dell'avviamento come di un prodotto dell'ingegno.
Si può accogliere l'idea in base alla quale l'avviamento consiste nella somma di un complesso di elementi aventi carattere oggettivo e soggettivo quali l'ubicazione della sede ove si svolge l'attività (soprattutto nei casi in cui essa si imperni nel contatto con il pubblico), la competenza e le capacità dell'imprenditore, che danno quale risultato l'attitudine alla redditività dell'azienda (Cass. Civ. Sez. I,
7595/93 )
nota3.
L'avviamento come componente dell'azienda attribuisce all'insieme dei beni, dei rapporti, dei debiti, dei crediti, un'individualità oggettiva come
bene , che permette la considerazione unitaria dell'azienda. Ciò non impedisce che l'avviamento in concreto possa anche difettare: si pensi all'azienda appena sorta o a quella che, a causa di una lunga inattività, abbia perso ogni attitudine al guadagno
nota4. Si tenga presente che il titolare dell'azienda può anche non essere parallelamente proprietario di tutti e singoli i beni organizzati.
L'"avviamento" non integra la
composizione dell'azienda, ma ne determina in qualche misura (sulla determinazione della quale esistono ampie divergenze e dibattiti) il
valore (cfr. Cas. Civ., Sez. V,
8795/2017 in relazione al metodo che si impernia sulla considerazione della media degli ultimi tre esercizi). Secondo la rilevanza attribuita dalla legge, l'"avviamento" è dato soprattutto dalla
clientela , la quale non è certo nell'azienda e neppure un
elemento di essa, valendo piuttosto a conferirle un valore nota5.
Uno dei predetti elementi atti a dar vita all'avviamento, vale a dire la sede ove si svolge l'attività aziendale, è oggetto di tutela normativa: si veda l'art. 36 della legge
392/78 (sulla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), che ha introdotto a favore dell'imprenditore, che gestisce un'azienda in locali altrui, il diritto a conseguire un'indennità qualora venga a cessare per causa allo stesso imprenditore non riconducibile, la locazione dell'immobile
nota6.
Note
nota1
Così, tra gli altri, si veda già il Vivante, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924, p.2; Greco, La clientela commerciale come oggetto di diritti, in Studi in onore di C. Vivante, Roma, 1931, p.571.
top1nota2
Cfr. Tedeschi, Le disposizioni generali sull'azienda, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p.17e ss.; Casanova, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938, p.23; Auletta, voce Avviamento, in Enc. dir., Milano, 1959, p.630; Nobili, voce Avviamento d'impresa, in N.sso Dig. it., Torino, 1958, p.1689.
top2nota3
Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.472.
top3nota4
Si veda, al contrario, De Martini, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953, p.100, secondo il quale l'avviamento non può mai mancare, in quanto esistente fin dal momento di costituzione dell'azienda.
top4nota5
Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.137; Graziani e Minervini, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1979, p.48.
top5nota6
V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1274.
top6Bibliografia
- AULETTA, voce Avviamento, Enc. dir.
- CASANOVA, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938
- DE MARTINI, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- GRAZIANI, MINERVINI, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1972
- GRECO, La clientela commerciale come oggetto di diritti, Roma, Studi in onore di Vivante, 1931
- NOBILI, Avviamento d'impresa, Torino, N.sso Dig. it., 1958
- TEDESCHI, Le disposizioni generali sull'azienda, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XVIII, 1983
- VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924
Prassi collegate
- Quesito n. 68-2015/T, Valore dell’imposta di donazione di una partecipazione societaria detenuta in una società con bilancio consolidato