L'avviamento



Con il termine "avviamento" ci si riferisce, secondo un'opinone, ad un elemento dell'azienda nota1. Secondo altri invece si tratterebbe di una qualità di essa nota2. V'è infine chi parla dell'avviamento come di un prodotto dell'ingegno.

Si può accogliere l'idea in base alla quale l'avviamento consiste nella somma di un complesso di elementi aventi carattere oggettivo e soggettivo quali l'ubicazione della sede ove si svolge l'attività (soprattutto nei casi in cui essa si imperni nel contatto con il pubblico), la competenza e le capacità dell'imprenditore, che danno quale risultato l'attitudine alla redditività dell'azienda (Cass. Civ. Sez. I, 7595/93 ) nota3.

L'avviamento come componente dell'azienda attribuisce all'insieme dei beni, dei rapporti, dei debiti, dei crediti, un'individualità oggettiva come bene , che permette la considerazione unitaria dell'azienda. Ciò non impedisce che l'avviamento in concreto possa anche difettare: si pensi all'azienda appena sorta o a quella che, a causa di una lunga inattività, abbia perso ogni attitudine al guadagno nota4. Si tenga presente che il titolare dell'azienda può anche non essere parallelamente proprietario di tutti e singoli i beni organizzati.

L'"avviamento" non integra la composizione dell'azienda, ma ne determina in qualche misura (sulla determinazione della quale esistono ampie divergenze e dibattiti) il valore (cfr. Cas. Civ., Sez. V, 8795/2017 in relazione al metodo che si impernia sulla considerazione della media degli ultimi tre esercizi). Secondo la rilevanza attribuita dalla legge, l'"avviamento" è dato soprattutto dalla clientela , la quale non è certo nell'azienda e neppure un elemento di essa, valendo piuttosto a conferirle un valore nota5.

Uno dei predetti elementi atti a dar vita all'avviamento, vale a dire la sede ove si svolge l'attività aziendale, è oggetto di tutela normativa: si veda l'art. 36 della legge 392/78 (sulla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), che ha introdotto a favore dell'imprenditore, che gestisce un'azienda in locali altrui, il diritto a conseguire un'indennità qualora venga a cessare per causa allo stesso imprenditore non riconducibile, la locazione dell'immobile nota6.

Note

nota1

Così, tra gli altri, si veda già il Vivante, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924, p.2; Greco, La clientela commerciale come oggetto di diritti, in Studi in onore di C. Vivante, Roma, 1931, p.571.
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nota2

Cfr. Tedeschi, Le disposizioni generali sull'azienda, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p.17e ss.; Casanova, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938, p.23; Auletta, voce Avviamento, in Enc. dir., Milano, 1959, p.630; Nobili, voce Avviamento d'impresa, in N.sso Dig. it., Torino, 1958, p.1689.
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nota3

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.472.
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nota4

Si veda, al contrario, De Martini, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953, p.100, secondo il quale l'avviamento non può mai mancare, in quanto esistente fin dal momento di costituzione dell'azienda.
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nota5

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.137; Graziani e Minervini, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1979, p.48.
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nota6

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1274.
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Bibliografia

  • AULETTA, voce Avviamento, Enc. dir.
  • CASANOVA, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938
  • DE MARTINI, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRAZIANI, MINERVINI, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1972
  • GRECO, La clientela commerciale come oggetto di diritti, Roma, Studi in onore di Vivante, 1931
  • NOBILI, Avviamento d'impresa, Torino, N.sso Dig. it., 1958
  • TEDESCHI, Le disposizioni generali sull'azienda, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XVIII, 1983
  • VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924

Prassi collegate

  • Quesito n. 68-2015/T, Valore dell’imposta di donazione di una partecipazione societaria detenuta in una società con bilancio consolidato

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