Ai fini della c.d. "accettazione presunta" d'eredità sortisce effetti anche il compossesso del bene ereditario da parte del chiamato. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 6167 del 1 marzo 2019)
L'art. 485 c.c. relativo alla chiamata all'eredità di chi è in possesso di beni va inteso nel senso che la nozione di "possesso" ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di "possesso" ex art. 485 c.c., si identifica, infatti, in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto.