Fatti umani



Vengono in considerazione quelle condotte umane rilevanti per il diritto, dunque variamente produttive di effetti giuridici in base alla semplice corrispondenza di esse al tipo legale, indipendentemente cioè dalla coscienza e volontarietà del comportamento dell'agente o addirittura dalla rappresentazione e volontà degli effetti nota1.

Corrispondono a questa nozione le fattispecie dell' unione e della commistione, dell' invenzione, delle ipotesi di accettazione cosiddetta presunta dell'eredità nonchè la rinnovazione tacita del conto corrente che, contrariamente a quanto palesato dall'espressione, non corrispondono ad atti di carattere negozialenota2 .

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.107.
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nota2

Cfr.Falzea, voce Fatto giuridico, in Enc.dir., vol.XVI, 1967,p.641 e ss.
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Bibliografia

  • FALZEA, Fatto giuridico, Enc.dir., XVI, 1967
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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