Vengono in considerazione quelle condotte umane rilevanti per il diritto, dunque variamente produttive di effetti giuridici
in base alla semplice corrispondenza di esse al tipo legale, indipendentemente cioè dalla coscienza e volontarietà del comportamento dell'agente o addirittura dalla rappresentazione e volontà degli effetti nota1.Corrispondono a questa nozione le fattispecie dell'
unione e della
commistione, dell'
invenzione, delle ipotesi di
accettazione cosiddetta presunta dell'eredità nonchè
la rinnovazione tacita del conto corrente che, contrariamente a quanto palesato dall'espressione, non corrispondono ad atti di carattere negoziale
nota2 .
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.107.
top1nota2
Cfr.Falzea, voce Fatto giuridico, in Enc.dir., vol.XVI, 1967,p.641 e ss.
top2 Bibliografia
- FALZEA, Fatto giuridico, Enc.dir., XVI, 1967
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002