Fatti illeciti



Con la locuzione fatti illeciti ci si riferisce comunemente a quelle condotte, dalla varia configurazione, che si pongono in contrasto rispetto ad un dovere giuridico.

L'illecito può possedere una rilevanza esclusivamente civile, importando conseguenze quali il risarcimento del danno, ma può essere connotato anche da una parallela valenza penale o amministrativa.

Si pensi alla condotta del conducente di un veicolo che, non rispettando la segnaletica stradale, determini un sinistro in conseguenza del quale una persona riporti gravi lesioni.

Il comportamento si presta ad essere valutato non soltanto come civilmente illecito, sotto il profilo del danno ingiustamente cagionato (art. 2043 cod. civ. ), bensì, previa ricognizione degli elementi costitutivi (nesso causale, dolo o colpa etc.: cfr. artt. 40 e ss. cod. pen.) anche in chiave di illecito penale (reato di lesioni gravi o gravissime: art. 582 e 583 cod. pen.). Quando poi la fattispecie abbia importato la violazione di ulteriori norme (quali ad esempio il codice della strada), non è esclusa una parallela qualificazione anche in termini di illecito amministrativo.

In questa sede importa unicamente mettere a fuoco l'abbinamento dei termini "illecito" da un lato e "fatto" o, alternativamente, "atto" dall'altro.

La natura di atto giuridico dell'illecito dovrebbe risultare scontata sulla scorta dell'apprezzamento della norma di carattere generale di cui all'art. 2043 cod. civ. , la quale pone in evidenza l'indispensabilità, in capo all'agente, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa ai fini del perfezionamento della figura. Si pensi inoltre che, ai sensi dell'art. 2046 cod. civ. , per rispondere delle conseguenze del fatto dannoso, occorre comunque che il danneggiante sia dotato di capacità naturale che, come è noto, è indispensabile ai fini del valido compimento di atti giuridici non negoziali.

Come è allora possibile conciliare questo dato con quello risultante dal titolo IX del libro IV, la cui rubrica "dei fatti illeciti" allude alla più ampia categoria concettuale dei fatti giuridici?

Sembrerebbe una titolazione non appropriata: l'illecito, quale frutto di un comportamento di un soggetto danneggiante dotato di capacità naturale e contrassegnato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrebbe infatti propriamente ricondursi alla categoria degli atti giuridici, intesi come quelle figure contrassegnate dalla coscienza e volontarietà, quantomeno della condotta materialenota1 .

A ben vedere, tuttavia le cose stanno diversamente: si pensi alle ipotesi di c.d. responsabilità aggravata, in cui si prescinde dalla prova positiva dell'elemento soggettivo, per approdare ad una forma di responsabilità più prossima a quella oggettiva (artt. 2050 e 2054 cod. civ.). La ricomprensione di queste forme nell'ambito più generale dell'illecito civile vale a giustificare la locuzione omnicomprensiva "dei fatti illeciti" adoperata per designare il titolo in esamenota2 .

Inoltre una dottrina ha, altresì, osservato che la distinzione non assume un particolare significato, laddove si consideri che il fatto rileva in quanto sia imputabile ad un soggetto ovvero derivi da animali o da cose che rientrino nella sfera di operatività del soggetto medesimo; le espressioni fatti o atti illeciti sono, pertanto, fungibili nota3.

Note

nota1

Sono di questa opinione Scognamiglio, voce Responsabilità civile, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 639, Trimarchi, voce Illecito, in Enc. dir., vol. XX, 1970, p. 90 e De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 8.
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nota2

Secondo quest'ultima interpretazione si assegna al vocabolo la funzione esclusiva di presupposto del giudizio di responsabilità (cfr. Rodotà, voce Diligenza, in Enc. dir., vol. XII, 1964, p. 116 e Visintini, La responsabilità civile nella giurisprudenza, Padova, 1967, p. 2), in quanto "ciò che importa è che l'evento sia giuridicamente imputato al soggetto che lo ha provocato o che aveva il dovere di impedirlo" (Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p. 573).
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nota3

Alpa, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003, p. 84.
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nota

Bibliografia

  • ALPA, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • RODOTA', Diligenza, Enc.dir., XII, 1964
  • SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extacontrattuale, N.sso Dig. it., XV, 1968
  • TRIMARCHI, Illecito, Enc.dir., XX, 1970
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1967

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