Remissione tacita (silenzio)



La remissione (dunque l'estinzione del rapporto obbligatorio che segue all'atto abdicativo in relazione al diritto di credito) può anche avere luogo tacitamente, per fatti concludenti nota1.

A questo proposito viene in considerazione l'art. 1237 cod. civ. , che consta di due distinte disposizioni.

Ai sensi del I comma la volontaria restituzione dell'originale del titolo del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Che cosa significa ciò? E' la restituzione del titolo un atto negoziale? Svolge un qualche ruolo la volontà del creditore di liberare il debitore?

E' necessario a questo proposito verificare se sia possibile dar conto che, nonostante l'intervenuta volontaria restituzione del titolo, non vi era l'intenzione di liberare il debitore: se cioè il I comma dell'art. 1237 cod. civ. introduca una presunzione juris tantum ovvero juris et de jure.

La questione è per lo più in dottrina risolta nel secondo senso nota2, configurando cioè la presunzione di cui al I comma dell'art. 1237 cod. civ. come assoluta, sulla scorta di un'interpretazione a contrario dell'espressa previsione del II comma della norma in esame (il quale testualmente fa invece salva la possibilità di dar conto del difetto di liberazione del debitore al quale fosse stata inviata volontariamente la copia in forma esecutiva del titolo).

In giurisprudenza si distingue tra prova della liberazione e prova del pagamento: sembra ammessa la prova di una restituzione dei titoli non già accompagnata da una volontà liberatoria (Cass. Civ. Sez. I, 5002/98 ;Cass. Civ. Sez. I, 4729/97 ) bensì, ad esempio, dall'intenzione di ottenere il rinnovo di essi (Cass. Civ. Sez. I, 6543/82 ). La prova della volontaria restituzione del titolo importerebbe la liberazione, il mero possesso del titolo determinerebbe una presunzione semplice di intervenuto pagamento (Cass. Civ. Sez. I, 6543/82 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 7503/86 ).

E' stato inoltre precisato che le ricevute bancarie non costituiscono titolo del credito (Cass. Civ. Sez. II, 4014/95 ).

E' appena il caso di rilevare che, qualora dalla mera restituzione del titolo si facesse discendere una presunzione assoluta ed invincibile di pagamento, la fattispecie di cui al I comma dell'art. 1237 cod. civ. avrebbe la consistenza di mero atto giuridico. Sarebbe cioè sufficiente ad integrare la remissione la volontarietà della condotta consistente nella restituzione dell'originale del titolo (nella consapevolezza dell'esistenza del credito) non occorrendo la volontà dell'effetto giuridico estintivo nota3.

A questa opinione seguirebbe la impugnabilità per violenza, dolo, errore soltanto in relazione alla condotta materiale consistente nella consapevolezza e volontarietà della restituzione, non già in ordine all'intento del disponente, vale a dire alla direzione degli effetti conseguenti al contegno, in quanto effetti voluti dal creditore nota4 .

Il II comma dell'art. 1237 cod. civ. dispone, come detto, che se il titolo di credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, essendo salva la prova contraria.

Qui è testuale il riferimento ad una presunzione juris tantum, ciò che importa la qualificazione della condotta remissoria come avente natura negoziale nota5 .

Sarà pertanto possibile fornire la prova che il comportamento consistente nella restituzione non implicava da parte del creditore la volontà di liberare il debitore.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.473; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 242.
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nota2

Pellegrini, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, pp. 138 e ss.; Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p. 285; Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1982, p. 317.
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nota3

Perlingieri, op. cit ., p. 243.
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nota4

Di questa opinione Bianca, op. cit., p. 332.
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nota5

Argiroffi, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Padova, 1999, p. 231.
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Bibliografia

  • ARGIROFFI, Padova, Comm.cod.civ., IV, 1999
  • MICCIO, Delle obbligazioni in generale, Torino, IV, 1982
  • PELLEGRINI, Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento, Firenze, Comm.cod.civ. di D'Amelio-Finzi, 1948
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972

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