Rinnovazione tacita del conto corrente (silenzio)



Ai sensi dell'art 1823 II comma cod.civ., in tema di contratto di conto corrente "il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato".

La mancanza della richiesta di pagamento vale quale rinnovazione tacita del rapporto di duratanota1.

Non pare possibile fornire la prova che il contegno omissivo non era assistito dall'intento di rinnovare il conto corrente allo scopo di escludere la rinnovazione.Neppure potrebbe darsi rilievo all'eventuale stato di incapacità del soggetto. Per questa ragione la la fattispecie in esame sembra configurabile non già quale condotta negoziale, bensì in chiave di mero fatto giuridiconota2.

Note

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Messineo, Manuale di dir.civ. e comm., Milano, 1972, p.134.
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ContraMirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998, p.311, per il quale tale interpretazione urterebbe contro l'impegnatività del comportamento sul piano giuridico, per cui non sarebbe possibile configurare la rinnovazione come mero fatto giuridico quando alla stessa sono riconessi effetti negoziali.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • MIRABELLI, L'atto non negoziali nel diritto privato italiano, Milano, 1998

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