La specificazione



La specificazione consiste nella trasformazione, in virtù dell'opera umana, di una materia grezza in una forma diversa da quella originaria. All'esito di essa si produce, a titolo originario , l'acquisto della proprietà in capo al soggetto agente, appellato specificatore.

Si badi che la condotta di costui rileva, agli effetti dell'acquisizione del diritto, in modo del tutto indipendente non solo da una volontà diretta a tali effetti, bensì anche dalla coscienza e volontà del comportamento materiale in cui si sostanzia l'opera stessa di specificazione. Donde la qualificazione giuridica della stessa in funzione di fatto umano nota1.

Il caso viene assunto in considerazione dall'ordinamento per disciplinare appunto la sorte del diritto di proprietà quando la materia non appartenga al soggetto specificatore: si pensi allo scultore che scolpisce un blocco di marmo di proprietà altrui, ad un artigiano che usi legname appartenente ad altri per costruire un mobile nota2 .

In queste ipotesi si pone il problema di dare, ferma restando l'insorgenza di un diritto di credito a favore di colui al quale non risultasse appartenere il bene, una prevalenza al valore del materiale, ovvero a quello del lavoro. Si osservi che, al fine di ritenere sussistenti gli estremi della specificazione, occorre comunque l'impiego di manodopera diretta a trasformare l'essenza grezza del bene. La semplice disposizione delle cose costituenti la materia non è stata ritenuta idonea a fondare gli estremi della figura acquisitiva in esame (Cass. Civ. Sez. II, 13399/91 ).

Il criterio usato dal codice civile allo scopo di approntare una soluzione al problema più sopra enunciato risulta ispirato, come detto, alla prevalenza del lavoro impiegato per la specificazione rispetto all'elemento costituito dal substrato materiale nota3 , con l'eccezione del caso in cui il valore di quest'ultimo superi di molto il valore della manodopera (art. 940 cod.civ.).

Dunque l'autore della nuova forma acquista ordinariamente la proprietà di quanto specificato, essendo tuttavia debitore del prezzo della materia nei confronti del proprietario di questa. Ciò ad eccezione del caso in cui, sorpassando il valore di essa notevolmente quello della manodopera, all'opposto è il proprietario della materia che diviene proprietario del tutto, risultando a propria volta debitore in relazione al prezzo della manodopera nota4 .

Occorre da ultimo segnalare che si reputa applicabile anche alla figura in esame l'ipotesi di risarcimento dei danni a carico di colui che avesse agito in malafede di cui all'ultimo comma dell'art. 939 cod.civ., dettato in tema di unione e commistione nota5.

Note

nota1

In questo senso Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, p.9, per il quale la qualificazione della specificazione come fatto giuridico è dovuta alla circostanza che l'acquisto della proprietà della cosa nuova è determinata dalla trasformazione della cosa e non dalla volontà dello specificatore. Perplessità sulla definizione della specificazione in termini di atto o di fatto sono tuttavia espresse da Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998, p.79, sulla base della considerazione della necessità di una attività dell'uomo affinché si produca l'effetto acquisitivo. A ciò si può replicare che solo l'elemento di volizione permette di discriminare l'atto dal fatto, e non si dubita che anche una azione umana possa essere considerata come semplice fatto quando per il diritto risulti del tutto irrilevante l'elemento soggettivo.
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nota2

Si tenga presente che, cosa che può essere riferita anche all'unione ed alla commistione, affinchè si possa parlare di specificazione occorre che non vi sia un titolo negoziale che disciplini l'attività materiale in cui si estrinseca la modalità acquisitiva della proprietà qui in discorso (si pensi ad es. ad un contratto d'opera, di lavoro subordinato, etc.). Si veda sul tema Tabet, Specificazione, in N. Dig. it.; Buccisano, Specificazione (diritto privato), in Enc. dir..
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nota3

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.394, per il quale la prevalenza attribuita dal legislatore alla opera dello specificatore esprime "l'importanza dell'attività produttrice quale fonte di ricchezza economica, culturale e scientifica".
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nota4

Nell'ipotesi in cui lo specificatore avesse fatto uso anche di materia che gli appartiene (di modo che il valore di questa, aggiunto al valore della mano d'opera risultasse non molto distante dal valore della materia altrui utilizzata) si potrà concludere nel senso che la proprietà del bene creato sia riconducibile allo specificatore. Cfr. Salaris, L'acquisto della proprietà, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 662.
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nota5

Cfr. Busnelli, voce Specificazione, in Enc.dir., p.607.
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • BUCCISANO, Specificazione, Enc. dir., XLIII
  • BUSNELLI, Specificazione, Enc.dir., XLIII
  • MIRABELLI, L'atto non negoziali nel diritto privato italiano, Milano, 1998
  • SALARIS, L’acquisto della proprietà, Torino, Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 1982
  • TABET, Specificazione, N. Dig. it., XVII, 1970

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