Agevolazioni "prima casa". Il termine di diciotto mesi per assumere la residenza nel Comune ove si trova l'immobile acquistato decorre dall'atto di vendita, senza che abbiano rilevanza le lungaggini burocratiche del Comune. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 9433 del 17 aprile 2018)

In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato. Non è conforme, pertanto, a tali principi la decisione con cui il giudice tributario, nell'ipotesi di immobile in corso di costruzione, senza individuare una specifica e obiettiva causa di forza maggiore, abbia stabilito che il termine di 18 mesi debba tenere conto delle lungaggini burocratiche.

Commento

(di Daniele Minussi)
La "forza maggiore" che può condurre a ritenere non verificatasi la causa di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" a cagione del mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato deve consistere in un evento apprezzabile alla stregua della non imputabilità del ritardo al contribuente. Insomma: non ogni evento rileva, ma soltanto quello imprevedibile e imprevenibile. Nel caso di specie una siffatta valutazione non era stata effettuata da parte del Giudice tributario, che si era limitato tout court a sancire che si dovesse tener conto delle lungaggini burocratiche del Comune relative all'edificazione dell'immobile. In senso conforme, si veda Cass. Civ., Sez. VI-T, 4800/2015.

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