Agevolazioni prima casa: decadenza a causa della mancata indicazione dell'intento di utilizzare l'abitazione nel luogo di lavoro diverso da quello di residenza. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24542 del 4 novembre 2020)

In tema d'imposta di registro, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, allegata, la fruizione dell'agevolazione "prima casa" è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e, peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (Cass., Sez. 5, n. 6501 del 16 marzo 2018). Ne segue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto notarile, di volere utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza (Cass., Sez. 6-5, n. 13850 del 31 maggio 2017).

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, in via alternativa, il criterio della residenza oppure quello della sede effettiva di lavoro, Nel primo caso il beneficio spetta in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche. Nel secondo alla stregua dell’effettiva e concreta sede di lavoro. E' stato ulteriormente precisato sul punto che, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l’agevolazione "prima casa" è subordinata alla dichiarazione del contribuente, da effettuarsi nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi). Questo perché da un lato le agevolazioni sono condizionate ad una dichiarazione dell’avente diritto di volersene avvalersene, dall'altro deve essere data la possibilità all’AE di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio provvisoriamente riconosciuto (cfr. in tal senso Cass., Sez. 5, n. 6501/2018). Ne segue la decadenza dalle agevolazioni in parola per il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza (Cass., Sez. 6-5, n. 13850/2017). Nella fattispecie il ricorrente aveva riferito di non risiedere e di non avere uno studio professionale nel Comune in esame e neppure di avere reso le dichiarazioni necessarie secondo quanto sopra menzionato nell’atto di acquisto.

Aggiungi un commento