Accettazione tacita d'eredità. Differenza tra presentazione della denuncia di successione e voltura catastale. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12259 del 14 aprile 2022)

A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia della S.C. che mette a fuoco le condotte qualificabili in chiave di accettazione tacita dell'eredità (art. 476 cod.civ.). Se appare pacifico come la semplice presentazione della denunzia di successione non vale certo a integrare gli estremi di essa, non altrettanto è a dirsi per la voltura catastale che sia, successivamente, eseguita in favore di colui che risulterebbe essere l'erede. Giova al riguardo ricordare come mentre la denunzia di successione sia un atto dovuto, avente implicazioni meramente tributarie, la cui trascrizione (a puri fini notiziali) viene operata d'ufficio dall'AE, la voltura susseguente è un atto che discende dall'iniziativa (libera) del chiamato, il quale per tale via manifesta univocamente il proprio intento acquisitivo in ordine ai beni devolutigli a titolo ereditario.

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