Codice Civile art. 700


CAPO VII Degli esecutori testamentari (FACOLTA' DI NOMINA E DI SOSTITUZIONE)

1. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
2. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
3. Il testatore può autorizzare l' esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell' ufficio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 700"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti