Legge del 1941 numero 633 art. 96


SEZIONE II - Diritti relativi al ritratto
1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
2. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 96"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti